GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dopo alcuni anni l'Amministratore oggi ci comunica che abbiamo perso una causa da lui intentata al precedente Amministratore per un ammanco al momento del passaggio delle consegne. Inoltre ci presenta l'importo che dovremmo pagare a lui, all'avvocato e ovviamente ripianare il "buco" del passaggio di consegne. Infine ci chiede se vogliamo ricorrere in Appello, con importanti spese legali e per il suo "disturbo".
Chiedo:
1) non avendo l'Amministratore mai portato nelle numerose Assemblee questo argomento, è corretto che noi dobbiamo pagare le spese derivanti dalla causa conclusa?
2) se non partecipo alla Assemblea straordinaria indetta fra 5 giorni, potrò in seguito non partecipare alle spese dell'Appello eventualmente voluto dagli altri condomini?
Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L’art. 1132 c.c. dispone che qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.

Pertanto ti consiglio di partecipare all' assemblea, e di votare contro la delibera che autorizza il ricorso in appello, in modo da poter poi notificare il tuo dissenso nei termini di legge.

Per ciò che riguarda la causa intentata a suo tempo per ammanco di cassa, anche se, formalmente, l' amministratore aveva titolo di promuovere la causa senza essere autorizzato, in quanto rientrava direttamente nei suoi compiti di tutela del patrimonio condominiale (e avrebbe potuto anche risponderne per i danni causati dalla sua mancanza), tuttavia egli ha fatto una grave mancanza se ha agito senza essere sostenuto dai condòmini.

Per ciò che riguarda il compenso aggiuntivo richiesto dall' amministratore per il servizio di sostegno alla causa legale, questo deve essere deliberato dall' assemblea, che può benissimo votare contro l' attribuzione del compenso.

Resta inteso che, se l' amministratore ha incassato delle fatture di acconto per questo servizio negli anni passati, e queste spese sono già state approvate dall' assemblea (insieme all' approvazione del rendiconto consuntivo annuale), queste spese non possono più essere contestate.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Riguardo questo quesito:

1) non avendo l'Amministratore mai portato nelle numerose Assemblee questo argomento, è corretto che noi dobbiamo pagare le spese derivanti dalla causa conclusa?

E' corretto. ...ossia è spiacevole che la legge sia così poco attenta agli interessi dei condòmini, ma purtroppo
è questa la legge.


Buona vita!
 

sergiobis

Nuovo Iscritto
Salve,
riguardo ammanco conto condominiale vorrei sapere se nel mio condominio (4 palazzine e 35 ville a schiera) che ha 1 codice fiscale e unico conto i lavori delle canne fumarie deliberate e approvate dalle palazzine non dai condomini delle villette l' ammanco di queste canne fumarie ricadono sui condomini delle villete .
Mi posso far valere dell' articolo 1123 cc
grazie della risposta
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L' ammanco si riferisce sempre alla cassa o al conto corrente (ossia è una questione di soldi, non di diritto).

Pertanto ritengo molto difficile che i soldi mancanti dal conto corrente si possano riferire così precisamente al lavoro inerente le canne fumarie; è molto probabile che la perdita sarà sopportata da tutto il condominio.

L'articolo 1123 del codice civile in materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione".

Gli ammanchi di cassa saranno suddivise proprio secondo quanto disposto da questo articolo di legge.
 

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