tonio54

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Proprietario Casa
Salve a tutti, disturbo per un chiarimento.
Ho un abitazione. ( seconda casa)inserita in un immobile suddiviso in 2 proprieta'. Ognuno ha il suo numero civico , il suo ingresso ed il suo contratto di luce e gas.
E' da considerarsi condominio o singole proprieta?
 
È un condominio, se esistono parti comuni (p. es., le fondamenta, il tetto, le scale, il giardino, le fogne, i muri e le facciate, le tubature verticali, ecc. Vedasi art. 1117 c.c.)
Il numero civico e i contratti delle utenze sono irrilevanti. Se l'edificio comprende due singole unità immobiliari, di proprietà diversa, è logico che abbiano contratti distinti.
 
Grazie per chiarezza. In effetti le fondanenta ed il tetto sono in comune anche se ognuno ha un lato. Era nata come casa unica con tetto a due lati poi e' stata suddivisa in due, condue ingressi separati.
 
Già la presenza di 2 proprietari in un solo edificio instaura il condominio.
Troppo generica la condizione: cos’è un “solo edificio”? Per definirlo si torna all’esempio-risposta di Nemesis: se non Si individuano parti ed impianti comuni (aggiungerei non assegnabili e divisibili separatamente) non si crea un condominio.
Due edifici affiancati senza parti e servizi in comunione, non si possono considerare un condominio.

Diverso se la proprietà originaria del terreno su cui sono costruiti resta in comunione, e se le condotte fognarie sono in comune. Al massimo si potrà sciogliere il condominio, se a ciascuno verrà assegnato in esclusiva il lotto di terreno su cui insiste il proprio edificio, e la comunione resti limitata ad alcuni servizi (condotte di adduzione, collettori fognari, ecc) con tratti in comunione.
 
Ultima modifica:
Anchle fondamenti, le fogne e condotte x adduzione acqua soni in comune ; il tetto al centro e' in comune. Essendo a 2 acque.
Gli ingeessi sono indipendenti
 
Ed aggiungo, anche se l'edificio sia unico ma diviso di fatto verticalmente dalle fondazioni alla copertura.
Piu che una aggiunta mi pare un modo più drastico per dire la stessa cosa. Di solito quando si realizza la condizione che hai immaginato, a “quasi” nessuno viene in mente di consideralo condominio: anche se potrebbero esserci eccezioni: alcuni casi diventano border-line: supponi che abbiano anche una corte in comune, che abbiano vincoli estetici di uniformità, e così via: in quei casi alcune decisioni vanno prese come se ci si trovasse in presenza di un condominio. Con “prudenza”, per conciliare il diritto esclusivo sulla propria proprietà ed il vincolo estetico che lega l’eventuale insieme.
 
Anchle fondamenti, le fogne e condotte x adduzione acqua soni in comune ; il tetto al centro e' in comune. Essendo a 2 acque.
Gli ingeessi sono indipendenti
Non so cosa tu voglia significare dicendo che il tetto “al centro” è in comune. Se intendi il colmo, direi che conta l’aspetto “strutturale”. Se la struttura portante del tetto è unica non la puoi facilmente rendere separata ed indipendente. Così per le fondamenta: se la situazione è quella , esiste il condominio. Io ho inteso, credo non sbagliando troppo, che la differenza tra “condominio” e “comunione” sta proprio nella “non divisibilità”: tipico il caso del condominio verticale: non è possibile sciogliere la comunione del sedime su cui l’edificio è costruito.
 
Anchle fondamenti, le fogne e condotte x adduzione acqua soni in comune
Come ha scritto @Nemesis il solo fatto che ci siano alcuni impianti in comune si è in presenza di condominio.
È un condominio, se esistono parti comuni (p. es., le fondamenta, il tetto, le scale, il giardino, le fogne, i muri e le facciate, le tubature verticali, ecc. Vedasi art. 1117 c.c.)
 

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