Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il termine di decadenza di 8 giorni per la denuncia di difformità e vizi dell’opera non si applica alle professioni intellettuali.
Cassazione civile, sez. I, 20 dicembre 2013, n. 28575
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Il termine di decadenza di otto giorni per la denuncia di difformità e vizi dell’opera non si applica alle professioni intellettuali.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013 che ha accolto il ricorso presentato dal cliente di un architetto con il quale il ricorrente faceva valere la responsabilità del professionista oltre il termine di otto giorni fissato dall’art. 2226 cod. civ.
Nella fattispecie il cliente, non essendo soddisfatto dei lavori e non avendo pagato il professionista, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento della parcella.
Egli, in qualità di committente dei lavori, proponeva opposizione al decreto, in base al fatto che l’architetto, nel ruolo di progettista e direttore dei lavori, aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico al punto d’essere sostituito con altro tecnico.
Nel giudizio di opposizione il committente era stato condannato al pagamento in sede di merito, dove era stato rilevato che la denuncia dei vizi da lui effettuata e pervenuta al professionista dopo più di otto giorni dalla scoperta doveva ritenersi tardiva.
Sostiene invece la Suprema Corte, in aderenza alla pronuncia n. 15781/2005 delle Sezioni Unite che le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c.”.
Il suddetto articolo del codice civile non rientra dunque tra quelli che l’art. 2230 c.c. ritiene applicabili anche alle prestazioni d’opera intellettuale in quanto non compatibile con la natura del rapporto.
È del tutto evidente come a seguito dell’orientamento espresso dalla Corte Suprema, il cliente insoddisfatto dell’operato del professionista potrà disporre dell’ordinario termine di prescrizione decennale per poter contestare ritardi o inadempienze del professionista.

Avv. Pietro Chimisso
 
J

JERRY48

Ospite
Detto in altre parole: la Corte di Cassazione "interpreta", non "segue" gli articoli di legge del codice civile.
Insomma, chi ha soldi, può farli valere e vincere.
 

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