dunque il nuovo canone ridotto potrebbe dover essere asseverato nuovamente, al di là che sia inferiore o meno al livello minimo del calcolo effettuato dalla organizzazione sindacale..... provare a sentire il sindacato?
Gli accordi territoriali di categoria per la determinazione dei canoni concordati hanno come finalità principale quella di evitare la pattuizione di canoni superiori a quelli fissati dalle organizzazioni sindacali, non già di vietare la previsione di canoni inferiori ai minimi stabiliti.

Nel caso che hai illustrato, però, non si tratta di una ipotesi di affitto al ribasso prevista da accordi locali integrativi per le grandi proprietà, finalizzati a favorire particolari categorie di conduttori, ai sensi del quinto comma dell’art. 1 del d.m. 16 gennaio 2017, su cui si fonda anche l’accordo di Verona (cfr. punto 11 dell’accordo), se l’immobile è ivi posto, bensì di riduzioni temporanee del canone fuori fascia minima concordate da piccoli soggetti privati.

In tali situazioni, canoni inferiori al minimo di fascia possono essere ammessi - generalmente entro limiti percentuali predeterminati e non in modo libero - solo se previsti da apposite convenzioni oppure, in via eccezionale, in presenza di circostanze oggettive da giustificare e documentare (ad esempio, pessime condizioni dell’immobile o situazioni di particolare disagio del conduttore o della sua famiglia), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

In questi casi specifici il contratto non perde la propria natura: rimane un contratto a canone concordato, ma l’asseverazione sindacale resta tuttavia sempre obbligatoria e i benefici fiscali non vengono meno.

La soluzione più semplice, ma anche la più rischiosa, qualora lo studente rimasto, dopo la laurea, non lasci l’immobile potrebbe essere quella di risolvere consensualmente il contratto a canone concordato e stipulare con lui un quadriennale abitativo a canone libero che non prevede fasce di oscillazione, senza costi se si opta per la cedolare secca, ma con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali ai fini IMU.

Ma sia che il canone sia libero sia che sia concordato, rimane comunque un profilo di rischio: quello del rispetto delle soglie minime fiscali.

Qualora il canone di locazione di un’abitazione sia inferiore alle soglie previste dalle fasce di oscillazione (se fosse entro fascia l'accertamento non scatterebbe) o comunque risulti eccessivamente basso, per evitare l’accertamento ai sensi dell’art. 41-ter del d.p.r. 600/1973 e dell’art. 52-bis del d.p.r. 131/1986, il reddito del fabbricato deve risultare inferiore al maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% e il 10% del valore dell’immobile che è determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per 120 e per il numero di mesi di locazione, e anche l’imposta di registro deve essere pari almeno al 10% del valore dell’immobile: la dichiarazione di importi inferiori ai minimi espone pertanto a rischi di accertamento.

Diversamente, nel caso di un contratto asseverato con un canone pienamente rientrante nella fascia, qualora il canone dopo stipula venga successivamente ridotto, le associazioni di categoria, di regola, non richiedono una nuova asseverazione, in quanto non si è in presenza di un nuovo contratto.
 
Ultima modifica:
il nuovo canone ridotto
se rimane all'interno della "forchetta", ossia non inferiore al livello minimo calcolato in base ai parametri dell'Accordo Territoriale, non occorre una nuova asseverazione.
Nel tuo caso non cambiano né l'inquilino né la tipologia di contratto, perché rimane in essere quello originario.

il “bollino” resta valido. Unica condizione: che il canone «rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa».

(Fonte IlSole24Ore NT del 22/06/2023 che allego)

Se invece tu e quell'inquilino vi accordate per un canone inferiore al livello minimo, io chiederei l'opinione del Sindacato.
 

Allegati

in sostanza dovrei calcolare per quell'immobile in base ai parametri previsti dall'accordo territoriale , il valore minimo di canone richiedibile e non scendere sotto tale valore nel quantificare il canone da proporre allo studente ...?
 
non scendere sotto
Io farei come hai detto: applicherei un canone ridotto rispetto a quello attuale, ma non inferiore al valore minimo che risulta dal calcolo in base ai parametri dell'Accordo Territoriale.
Si registra la rinegoziazione all'Agenzia delle Entrate, senza richiedere una nuova asseverazione al Sindacato.

Ne hai già parlato con l'inquilino che rimane?
Verifica la sua disponibilità a pagare quel canone ridotto per i prossimi 3 mesi in cui rimarrà da solo nella casa.
Se lui non può o non vuole, gli proporrei di cercare uno studente con cui condividere la locazione al canone attuale; oppure di rilasciare il tuo immobile e trovare un'altra soluzione abitativa.
 
Ne hai già parlato con l'inquilino che rimane?
si , c'è disponibilità da parte sua, proverei a fare il calcolo....

grazie Uva ! ho visionato il tuo allegato ma da quanto inteso ,ci sarebbe però sempre il rischio che al momento della registrazione del nuovo canone ridotto, l'Agenzia delle Entrate, constatando che trattasi di contratto concordato, sollevi obiezioni ..( tale contratto in fase di registrazione non era stato inviato all'Agenzia delle Entrate).
Nell'attestazione rilasciata dal sindacato è riportato il solo canone da loro calcolato e poi applicato.
Forse mi converrebbe andare preventivamente in Agenzia delle Entrate e spiegare cosa si vorrebbe fare ,per avere il loro ok ..?
 
l'Agenzia delle Entrate, constatando che trattasi di contratto concordato, sollevi obiezioni
Non nel tuo caso, perché non si tratta di un nuovo contratto.
Rimane attivo quello stipulato anni fa, con un inquilino che era già presente al momento della stipula.

Ipotizziamo che dal conteggio fatto all'epoca risulti il canone concordato minimo di € 400; e che voi abbiate scelto quello max di € 490.

Se adesso tu e l'inquilino stipulate la rinegoziazione con un canone di € 400 dal....al......(è importante scrivere le date di inizio e fine della riduzione!), rimane valida l'attestazione rilasciata anni fa dal Sindacato.
La potrai esibire in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 
tale contratto in fase di registrazione non era stato inviato all'Agenzia delle Entrate
Se sussistevano le condizioni per le quali non è obbligatorio allegare il contratto al mod. RLI, avevi agito correttamente.

Non è obbligatorio allegare copia del contratto, in presenza di queste caratteristiche:
  • locazione di tipo abitativo
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
  • un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni.
 

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