gabryelle

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno,
abito in un appartamento ammobiliato da più di venti anni. L'ultimo contratto di locazione stipulato con il proprietario prevedeva una durata di anni 3+2 ed è scaduto dopo i 5 anni, il 18/03/2019.
Io ho continuato a pagare regolarmente affitto e spese condominiali.
Il proprietario è deceduto da qualche tempo, ed ora mi devo rapportare con gli eredi per le azioni del caso.
A questo punto chiedo se qualcuno mi può chiarire come si presenta la situazione, in particolare se c'è stato un rinnovo tacito del contratto (e se si per quanti anni) oppure se il rapporto può essere risolto da una delle due parti, con quali obblighi e/o diritti per ciascuna delle stesse.
Grazie mille per i Vostri riscontri e cordiali saluti
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se c'è stato un rinnovo tacito del contratto (e se si per quanti anni)
Dal punto di vista civilistico il contratto di locazione è stato rinnovato tacitamente, in quanto nessuna delle parti ha inviato disdetta all'altra, per 2 anni.
Dal punto di vista fiscale il locatore avrebbe dovuto comunicare la proroga biennale all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Se il contratto è in cedolare secca la mancata comunicazione non è più soggetta a sanzioni.

se il rapporto può essere risolto da una delle due parti, con quali obblighi e/o diritti
Potrà essere risolto se e quando l'erede (subentrato come locatore al proprietario deceduto) o tu come conduttore invia disdetta alla controparte; osservando le tempistiche, le modalità e il preavviso riportati sul contratto.
 

gabryelle

Membro Attivo
Proprietario Casa
... nel contratto, molto sintetico, non si fa riferimento al preavviso.
In base al contesto rappresentato e secondo legge, quale può essere il periodo di preavviso previsto per ciascuna delle parti qualora intenda risolvere il “rapporto di locazione”
Grazie ancora....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Il preavviso di legge è di 6 mesi.
Inderogabile per il locatore, mentre con apposita clausola contrattuale si può ridurre quello dovuto dal conduttore.
Per legge il conduttore può recedere dal contratto se ricorrono "gravi motivi" (non esiste un elenco specifico di questi motivi; la "gravità" se non è ritenuta tale dal locatore deve essere valutata dal giudice), ma anche questo può essere derogato contrattualmente.
Io, ad esempio, nei contratti scrivo che il conduttore può recedere con preavviso di 3 mesi senza necessità di alcuna motivazione.

Il locatore potrà disdire il contratto al termine del biennio in corso, senza dover motivare la sua volontà di non rinnovarlo, con preavviso non inferiore a 6 mesi.

La disdetta, di ambo le parti, deve essere comunicata con lettera raccomandata ar.
O con pec se locatore e conduttore hanno entrambi la pec.
 

gabryelle

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il preavviso di legge è di 6 mesi.
Inderogabile per il locatore, mentre con apposita clausola contrattuale si può ridurre quello dovuto dal conduttore.
Per legge il conduttore può recedere dal contratto se ricorrono "gravi motivi" (non esiste un elenco specifico di questi motivi; la "gravità" se non è ritenuta tale dal locatore deve essere valutata dal giudice), ma anche questo può essere derogato contrattualmente.
Io, ad esempio, nei contratti scrivo che il conduttore può recedere con preavviso di 3 mesi senza necessità di alcuna motivazione.

Il locatore potrà disdire il contratto al termine del biennio in corso, senza dover motivare la sua volontà di non rinnovarlo, con preavviso non inferiore a 6 mesi.

La disdetta, di ambo le parti, deve essere comunicata con lettera raccomandata ar.
O con pec se locatore e conduttore hanno entrambi la pec.
Il preavviso di legge è di 6 mesi.
Inderogabile per il locatore, mentre con apposita clausola contrattuale si può ridurre quello dovuto dal conduttore.
Per legge il conduttore può recedere dal contratto se ricorrono "gravi motivi" (non esiste un elenco specifico di questi motivi; la "gravità" se non è ritenuta tale dal locatore deve essere valutata dal giudice), ma anche questo può essere derogato contrattualmente.
Io, ad esempio, nei contratti scrivo che il conduttore può recedere con preavviso di 3 mesi senza necessità di alcuna motivazione.

Il locatore potrà disdire il contratto al termine del biennio in corso, senza dover motivare la sua volontà di non rinnovarlo, con preavviso non inferiore a 6 mesi.

La disdetta, di ambo le parti, deve essere comunicata con lettera raccomandata ar.
O con pec se locatore e conduttore hanno entrambi la pec.
Grazie mille.
Molto apprezzate le risposte e la tempestività delle stesse !!!
 

Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
... nel contratto, molto sintetico, non si fa riferimento al preavviso.
In base al contesto rappresentato e secondo legge, quale può essere il periodo di preavviso previsto per ciascuna delle parti qualora intenda risolvere il “rapporto di locazione”
Grazie ancora....
i contratti 3+2 sono contratti concordati e devono utilizzare il testo ministeriale. trovo strano non sia citato l'art. sul preavviso
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nel contratto, molto sintetico, non si fa riferimento al preavviso.
Il tipo di contratto che si doveva utilizzare all'epoca della stipula (2014) ha l'art. 8 (Recesso del conduttore) che recita:
È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Che è quanto prevede l'art. 3, comma 6 della legge n. 431/1998.
 

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