Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Ho affittato un piccolo immobile (contratto transitorio di 7 mesi) ad una professoressa che ha ricevuto un incarico lontano da casa. La stessa lascerà l'immobile allo scadere dell'incarico (giugno), ma mi ha chiesto se, in caso di nuovo incarico nella stessa località nell'a.s. successivo, potessi riaffittarglielo. Io non avrei problemi, ma, secondo voi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe farmi qualche osservazione sulla transitorietà del contratto (stesso conduttore, stesso immobile, stesso locatore), anche se tra un contratto e l'altro trascorrono alcuni mesi (da luglio a tutto settembre) e ricondurlo ad un 4+4 obbligatoriamente (cosa che non vorrei nè io, nè la professoressa)? Purtroppo in questa Italia, dove tutto è normato e regolamentato, non si sa più come muoversi: nell'enorme massa di leggi, leggine e regolamenti si può trovare tutto e il contrario di tutto, con enorme gioia dei troppi avvocati italiani e con enormi problemi di discrezionalità giudicatrice (vedi il servizio di Report del 28 novembre, in replica sabato prossimo, per chi non lo avesse visto)
 
secondo voi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe farmi qualche osservazione sulla transitorietà del contratto (stesso conduttore, stesso immobile, stesso locatore), anche se tra un contratto e l'altro trascorrono alcuni mesi (da luglio a tutto settembre)
Direi proprio di no!
Se il contratto transitorio in essere e quello che stipulerete all'inizio del nuovo anno scolastico sono documentati dai due incarichi ottenuti dalla professoressa in date diverse, è evidente che il secondo incarico non poteva essere noto con certezza dall'inquilina quando ha sottoscritto il primo contratto di locazione.
E comunque tra la fine del primo contratto e l'eventuale inizio del secondo c'è un'interruzione di tre mesi.
 
Ho affittato un piccolo immobile (contratto transitorio di 7 mesi) ad una professoressa...
Perché esista un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria occorrono:
a) una clausola contrattuale che individui l'esigenza della transitorietà o nel locatore o/e nel conduttore;
b) la prova (solo da parte del conduttore e non anche da parte del locatore) dell'esistenza di tale transitorietà, con apposita documentazione, da allegare al contratto medesimo;
c) la conferma del permanere di tale esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
Inoltre, come per tutte le nuove locazioni, dovranno essere rispettate le norme riguardanti l'attestato di prestazione energetica:
- il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
- nei contratti di locazione soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top