maresmeraldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, mia figlia, proprietaria di appartamento prima casa, va all'estero per lavoro per circa un anno, chiedo se:
Può affittare il suo appartamento con contratto transitorio di eguale periodo?
può mantenere la residenza anagrafica nell'appartamento durante l'anno di assenza?
Rischia di perdere benefici IMU ed altri prima casa?
Grazie per le vostre risposte
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Per il mantenimento della residenza non vedo ostacoli, basta che l'inquilino con il contratto transitorio non stabilisca lì la sua residenza. Inserite nel contratto una clausola che giustifichi la transitorietà della locazione sia per le sue esigenze, sia per quelle di tua figlia che alla scadenza deve rientrare in possesso della sua prima casa. Ricordatevi di redigerlo secondo i modelli approvati dagli accordi territoriali per la vostra zona oppure secondo i modelli ministeriali. Prima della scadenza inviate una raccomandata all'inquilino con la quale confermate l'esigenza di rientrare in possesso dell'appartamento per adibirlo ad abitazione della proprietaria.
Per l'IRPEF il discorso della deduzione prima casa decade se il reddito da locazione supera quello catastale.
Per l'IMU invece il discorso non dovrebbe cambiare (è la residenza abituale anche se la figlia va per un anno all'estero) e non vi è perdita di agevolazioni per l'acquisto in quanto rispetta le prescrizioni.

In sostanza vi è una differenza tra il concetto di "prima casa" e quello di "abitazione principale".

"Prima casa

Il concetto di prima casa fa riferimento al possesso di una unità immobiliare, ovvero la prima che un soggetto acquista ed entra a far parte della propria disponibilità.
La legge, dal 1982 ( l. 22 aprile 1982 n. 168) per l’acquisto dei beni dai privati e dal 1993 per l’acquisto dei beni dalle società immobiliari e dai costruttori (D.L. 22 maggio 1993 n. 155), da la possibilità al momento dell’acquisto di alcune agevolazioni.
La parte acquirente deve dichiarare di essere residente nel comune dove l’immobile è acquistato ovvero si deve impegnare a trasferirvi la residenza entro 18 mesi; inoltre l’immobile non deve avere caratteristiche di lusso (es. categoria A2).
La parte acquirente non deve avere né la proprietà in quota o anche l’usufrutto di un immobile a destinazione abitativa nello stesso comune dove sta comprando l’immobile in oggetto né avere la piena proprietà in qualsiasi comune italiano di un’abitazione che sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni in questione. Soddisfatti questi requisiti davanti al notaio le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute scenderanno dal 10 al 3%.
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevede un obbligo: non vendere la proprietà per 5 anni dalla data di acquisto. Ove si venda la casa acquistata con le agevolazioni, si è soggetti al pagamento di una sovrattassa del 30% sulle tasse pagate e al pagamento della differenza tra il 3% e il 10% (imposta dovuta senza le agevolazioni) nonché gli interessi. Per evitare di decadere dall’agevolazione, oltre a non vendere per 5 anni, vi è un’alternativa: ricomprare entro un anno dall’avvenuta vendita una nuova prima casa.

Abitazione principale

Il concetto di abitazione principale è sostanzialmente assimilabile con quello di residenza, che la legge la definisce dimora abituale (cit. art. 43 C.C. comma 2: la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale), ovvero l’immobile dove una persona o un nucleo familiare ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; ciò comporta agevolazioni IMU (in passato sull’ICI vi era l’esenzione); la non imponibilità IRPEF; la detraibilità degli interessi passivi sul mutuo contratto per l’acquisto e prezzi agevolati sulla stipula di contratti sulle utenze domestiche."
 

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