Nemesis

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Secondo i soli termini della L 431/98.
probabile che il contratto non richiami la L 431/98
Il contratto a uso foresteria è un contratto atipico, poiché è escluso dalla disciplina delle locazioni abitative, disciplinata dalla legge n. 431/1998. Tale contratto rientra tra le cosiddette "locazioni libere", regolato esclusivamente dalle disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione, ovvero dall'art. 1571 e segg.
 

basty

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Il contratto a uso foresteria è un contratto atipico, poiché è escluso dalla disciplina delle locazioni abitative, disciplinata dalla legge n. 431/1998. Tale contratto rientra tra le cosiddette "locazioni libere", regolato esclusivamente dalle disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione, ovvero dall'art. 1571 e segg.
Non per niente avevo fatto seguire l’entrata corrige: la prima risposta era stata a seguito di una affrettata lettura del 4 ( cui non faceva seguito il+4)

Resomene conto ho inserito il secondo post: dove appunto suggerivo di mutuare le regole del 4+4 in uno specifico articolo.
 

uva

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vedrei una frase del tipo
Concordo sulla clausola che hai scritto, salvo il preavviso a carico del locatore.

Va bene che per i primi 4 anni solo il conduttore abbia facoltà di recedere, senza necessità di motivazione e col preavviso che decide lui.

Per le scadenze annuali successive la facoltà di recesso dovrebbe essere concessa ad entrambe le parti.
Il conduttore con preavviso anche breve (3 mesi).
Il locatore con un preavviso maggiore (ad esempio 6 mesi), così la società conduttrice avrebbe più tempo per organizzare il rilascio dell'immobile.
Anche il recesso del locatore dovrebbe essere incondizionato.

Prova a proporlo a quella S.p.A.
Se rifiuta, io chiederei di spiegarmi come e quando, secondo loro, il locatore può recedere.
 

uva

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Potresti gentilmente scrivere qui come riesci a risolvere la questione: se la S.p.A. accetta di modificare quella clausola, o come la interpreta relativamente alla disdetta del locatore.
Può interessare anche ad altri proprietari; grazie.
 

Schottky

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Potresti gentilmente scrivere qui come riesci a risolvere la questione: se la S.p.A. accetta di modificare quella clausola, o come la interpreta relativamente alla disdetta del locatore.
Può interessare anche ad altri proprietari; grazie.
Ciao Uva, oggi ho ricevuto la bozza del contratto ad uso foresteria e la S.p.A ha accettato la mia proposta. In altre parole nei primi 4 anni solo il conduttore può recedere, mentre dopo tale periodo di anno in anno entrambe le parti avranno facoltà di recedere.
Una buona serata a tutti.
 

uva

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dopo tale periodo di anno in anno entrambe le parti avranno facoltà di recedere.
Grazie dell'aggiornamento.

E' giusta la clausola di recesso che avete concordato.
Si possono stabilire termini di preavviso diversi, ad esempio più breve per il conduttore, ma è fondamentale che anche il locatore possa disdire il contratto senza necessità di motivazioni.
 

basty

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E' una conclusione corretta (considerando che il contratto foresteria non è vincolato alla L 431).
Singolare che la Spa abbia accettato modifiche al proprio testo: spesso sono irremovibili, anche di fronte all'evidenza.
Il funzionario incaricato non si prende la briga di accettare modifiche senza l'avallo dell'ufficio legale.
 

uva

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Singolare che la Spa abbia accettato modifiche al proprio testo
Secondo me la bozza della clausola predisposta dalla S.p.A. (quella riportata nel primo post) conteneva degli errori.

Oltre alla contraddizione rilevata da @Nemesis nel post #4, sarebbe strano che la società conduttrice voglia realmente impedire la disdetta del locatore negli anni successivi al quadriennio.

Se erano errori involontari, sono stati corretti.

Se invece la loro intenzione era proprio quella, avranno capito che una condizione così vincolante per il locatore è inaccettabile.
 

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