Foxone

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Ho trovato questo riferimento della Corte d'Appello di Firenze, Sezione I, 4 novembre 2005, n. 1591 secondo cui la trasformazione in terrazzo di parte del tetto di copertura di un edificio condominiale ad opera del condomino proprietario del piano adiacente e non sottostante e l'annessione del terrazzo alla sua proprietà esclusiva, mediante creazione di un accesso diretto per uso a lui solo riservato, è illegittima.

IN questo caso l'occupazione in via permanente e stabile, da parte di un condomino, del tetto dell'edificio, con relativa incorporazione nella sua proprietà esclusiva, non rientra nella previsione dell'art. 1122 c.c., concernente le opere attuate nel piano (o porzione di piano) di proprietà esclusiva, bensì integra tipica attività innovatrice vietata dall'art. 1102 c.c. se non autorizzata dagli altri condomini.

Ora, la sentenza indicata sopra non contempla la situazione in cui l'annessione avvenga da parte del condomino proprietario del piano SOTTOSTANTE e che nello specifico apporta una mautenzione totalmente a suo carico di tutta la superficie di lastrico solare.

Esiste qualche sentenza in favore di questa circostanza?

Grazie
 

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