gabr31

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, volevo chiedere, mia figlia sta acquistando un appartamento (prima casa) con il suo compagno , il notaio ha fatto queste osservazioni circa le nuove norme del Decreto Sostegni:
- non pagherà l'imposta sostitutiva dello 0,25% (per la sua parte di proprietà) sull'importo del mutuo;
- acquistando da un soggetto IVA pagherà l'imposta del 4% sul prezzo di acquisto ma mia figlia per il suo 50% dell'imposta che verserà avrà un credito d'imposta, ma potrà usare tale credito solo per la compensazione, cioè non potrà chiedere il rimborso. Questo vuol dire che se non ha niente da pagare non può usufruire del credito d'imposta che si è generato con l'adesione al Decreto Sostegni.
E' corretto? che si può fare altrimenti? Datemi i vostri sapienti consigli....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se non ha niente da pagare non può usufruire del credito d'imposta che si è generato con l'adesione al Decreto Sostegni.
Questo è corretto, perché quel credito d'imposta se non utilizzato non è rimborsabile.

Quali spese dovrebbe effettuare per usufruire della compensazione?
Non si tratta di "spese" da effettuare.
Tua figlia può utilizzare quel credito d'imposta in compensazione di altre imposte a suo carico, come l'IRPEF dovuta in base alla sua dichiarazione dei redditi.

Trovi diversi articoli in rete, come questo:
FiscoOggi.it - Dl Sostegni bis - 4: gli under 36 comprano casa senza pagare imposte
(paragrafo "L'IVA pagata si trasforma in credito d'imposta")
 

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