apippo

Nuovo Iscritto
sono proprietario di un terreno non coltivato da decenni, ma da qualche anno e a mia insaputa viene coltivato da un allevatore della zona per la produzione di foraggio.

cosa devo fare per avvisare chi sta coltivando il terreno e senza alcun diritto,di non farlo più.
faccio presente che sono nella mia stessa condizione tutti i proprietari della zona.

cordiali saluti
 

goost0804

Membro Attivo
credo che basti che tu mandi una raccomandata a chi coltiva di non farlo più per il semplice fatto che tu ne sei il proprietario mandandogli una copia di proprietà magari,potete farlo insieme a tutti i proprietari cosi avete un po più di forza
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
sono proprietario di un terreno non coltivato da decenni, ma da qualche anno e a mia insaputa viene coltivato da un allevatore della zona per la produzione di foraggio.

C'è il timore che sia perfezionata la proprietà ( per usucapione) a favore del soggetto se questi sostiene di utilizzare il terreno da piu' di venti anni ex art. 1158 ( non pare che scatti nel caso il periodo piu' breve disciplinato dall art. 1159 bis che pure si riporta.)
Meglio fargli scrivere dal Legale


appendice-Sezione III--Dell'usucapione
Art. 1158.
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159-bis.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
 

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