dolly

Membro Senior
Professionista
mi dispiace ma proprio non è così. Primo perchè ci sono passata proprio recentemente, poi perchè esiste l'articolo specifico che è il 1125:" Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto." e se putacaso appena appena è di copertura, infatti ci sono delle macchie nell'appartamento di sotto, nella camera, il costo (art.1126) è di un terzo di chi calpesta e due terzi di chi è coperto.

Mi dispiace per te, MA non è così come dici tu...
Infatti, anche la sentenza della Cassazione n. 15913/2007 ha ribadito il principio di diritto secondo cui «l'articolo 1125, Codice civile, non può trovare applicazione nel caso dei balconi aggettanti, i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento del quale protendono; e non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, avviene per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella titolarità esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi dispiace per te, MA non è così come dici tu...
Infatti, anche la sentenza della Cassazione n. 15913/2007 ha ribadito il principio di diritto secondo cui «l'articolo 1125, Codice civile, non può trovare applicazione nel caso dei balconi aggettanti, i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento del quale protendono; e non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, avviene per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella titolarità esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Mi congratulo con te per l'ottima e documentata risposta. Se tutti i frequentatori di PROPIT fossero come te:amore:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
eppure per decenni la storia era un'altra. va bene, tutto cambia. nel nostro condominio siamo rimasti indietro...ci siamo messi d'accordo alla vecchia maniera, d'altronde soffitto è un soffitto, altrimenti cosa è? certo che l'Italia una ne pensa e cento ne fa (di sentenze discordanti)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
eppure per decenni la storia era un'altra. va bene, tutto cambia. nel nostro condominio siamo rimasti indietro...ci siamo messi d'accordo alla vecchia maniera, d'altronde soffitto è un soffitto, altrimenti cosa è? certo che l'Italia una ne pensa e cento ne fa (di sentenze discordanti)
Quanto dici (art. 1125 cc), vale solo per i balconi a castello, ossia quelli non sporgenti dalla facciata ;), nel qual caso le spese saranno ripartite secondo quanto stabilito appunto dall'art. 1125 cc e invece art.1126 per i lastrici (tutt'altra cosa dei balconi) - ma non per quelli aggettati i quali sono di completa proprietà di chi lo calpesta eccetto alcune parti come p.es. stucchi, fregi, frontalini quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, ecc ecc. vedi sentenza postata da Dolly.
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
eppure per decenni la storia era un'altra. va bene, tutto cambia. nel nostro condominio siamo rimasti indietro...ci siamo messi d'accordo alla vecchia maniera, d'altronde soffitto è un soffitto, altrimenti cosa è? certo che l'Italia una ne pensa e cento ne fa (di sentenze discordanti)
Il soffitto è la parte superiore di una soletta che divide 2 piani ed è per questo che è di proprietà del condomino del piano di sotto, mentre il pavimento è la parte inferiore di una soletta che divide 2 piani ed è per questo che è di proprietà del condomino del piano di sopra. Il balcone AGGETTANTE è di proprietà integrale del condomino dell'appartamento di cui fa parte. Comunque anche nel caso di soffitto, se il danno è causato dal condomino sovrastante, le spese sono a carico di quest'ultimo
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Morale della favola, i danni causati dal mio balcone, ( infiltrazione di acqua piovana dal pavimento ), in attesa di ristruttazione, sono a mio carico.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Morale della favola, i danni causati dal mio balcone, ( infiltrazione di acqua piovana dal pavimento ), in attesa di ristruttazione, sono a mio carico.
Sì, esatto, trattandosi di balcone aggettante (del resto come già detto prima). Tua purtroppo anche le responsabilità di eventuali danni derivanti nel caso di caduta di parti di intonaco o muratura dal tuo balcone.
Cassazione del 07/09/1996 n. 8159
I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine da esimersi da responsabilità, provare che il danno fù causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso. (Art.1117 cod.civ)
 

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