maidealista

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nessuno ha citato la Legge finanziaria del 2005 (L. 311/04) che all'art. 344 che prevede che tale obbligo di comunicazione sia assorbito dalla registrazione degli atti di cessione e che la comunicazione venga fatta all'Agenzia delle Entrate e solo per via telematica, e non più alla Questura/Autorità di Pubblica Sicurezza.



Incredibile :triste::

Domanda: E’ vero che la dichiarazione di cessione fabbricato può essere trasmessa anche in via telematica all’Agenzia delle Entrate? Risposta: L’articolo 1, commi 344 e 345 della legge 311/2004, Finanziaria 2005, aveva previsto che il cedente potesse compilare, in formato elettronico, la comunicazione di cessione del fabbricato inoltrandola, con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate. Senonché, l’articolo 4 del successivo Dl 14 marzo 2005, n. 35 — convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 — ha stabilito che all’articolo 1, comma 344, legge 311/2004 deve essere aggiunto il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma». Premesso quanto sopra la nuova modalità di trasmissione della dichiarazione di cessione fabbricato sarà attiva solo allorché il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate avranno approvato il modello telematico della comunicazione, per ora ancora non disponibile.
Da :
Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna
:daccordo:
 

Cio

Membro Attivo
Incredibile !! Quindi l'articolo-approfondimento di FiscoOggi nonostante pubblicato 5 anni fa sarebbe ancora attuale nel dichiarare: "il modello di comunicazione è per ora semplicemente previsto, ma non ancora emanato".
Strapaghiamo dei signori che in parlamento fanno delle leggi che poi non sanno o non vogliono applicare a distanza di diversi anni.:rabbia:
 

Micaela

Membro Junior
"Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna"

Domanda: ma ospitare un amico straniero in una stanza di casa propria può essere considerato USO ESCLUSIVO di un fabbricato o parte di esso? Secondo voi si dovrebbe fare la cessione fabbricato? :shock: :occhi_al_cielo::occhi_al_cielo:
 

maidealista

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3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art. 7. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest’ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato. D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna
:daccordo:
 

GEOPI

Membro Attivo
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un anno dopo ...

Cessione di fabbricato (Tratto dal sito della questura - data documento 4/7/2011)

La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.

In tali casi (previsti dall'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.

Recentemente, però, l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari. [/U]Per ulteriori chiarimenti sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è possibile consultare la circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

saluti:daccordo:
 

GEOPI

Membro Attivo
Proprietario Casa
Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011
Articolo 3 -
Art. 3 Cedolare secca sugli affitti
In vigore dal 7 aprile 20113.
Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione
assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta
di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

SALUTI :daccordo:
 

Jrogin

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Allego una recente novità con il decreto legge 79 del 20 giugno 2012

Art. 2 del decreto legge 79 del 20 giugno 2012
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Liederman

Membro Attivo
Proprietario Casa
la denuncia va fatta sempre ogni qualvolta si cambia conduttore anche per brevi periodi senza distinzione di razza.

E se cambia il locatore (per successione) e il contratto viene rifatto con lo stesso conduttore occorre rifare la denuncia in questura?
Nel caso di omessa dichiarazione entro 48 ore, quali sono le sanzioni?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E se cambia il locatore (per successione) e il contratto viene rifatto
Al locatore deceduto subentrano automaticamente i suoi eredi. Il contratto non deve essere rifatto.
Nel caso di omessa dichiarazione entro 48 ore, quali sono le sanzioni?
Premesso che se esiste un contratto di locazione registrato, non esiste l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato ex art. 12 del D.L. n. 59/1978.
Quell'obbligo di comunicazione esiste solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".
La sanzione per l'inosservanza dell'obbligo (quando tale obbligo esiste) è quella amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 1.549 euro.
Per quanto riguarda invece la (diversa) comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (cioè quando si dà alloggio o si ospita uno cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o un apolide), la violazione di quell'obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro.

Con l'occasione, è opportuno correggere quanto scritto precedentemente:
Il modulo cessione fabbricati può tranquillamente essere consegnato in Comune al posto delle Questura.
Entrambe le comunicazioni (sia quella ex art. 12 del D.L. n. 59/1978 sia quella ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998) devono essere presentate all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Se l'immobile è situato in un comune ove esiste la questura o un commissariato di P.S., il sindaco non è "autorità locale di pubblica sicurezza". Quindi, in quei comuni, la comunicazione non può essere presentata "in Comune".
 
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