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User_58406

Ospite
Buongiorno.
a marzo e' deceduta mia mamma....proprietaria di un immobile con delle detrazioni fiscali in corso.
Gli eredi siamo io e mio fratello.
Cosa succede con queste detrazioni per intervendi edili al condominio dove viveva?
si trasmettono a me e mio fratello ?
in caso affermativo, come posso inserirle nella mia dichiarazione dei redditi?
oppure si trasferiscono a chi eventualmente acquistera' l immobile?
grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Cosa succede con queste detrazioni per intervendi edili al condominio dove viveva?
Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi.
Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità.
come posso inserirle nella mia dichiarazione dei redditi?
Nella (normale) sezione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
oppure si trasferiscono a chi eventualmente acquistera' l immobile?
No.
In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario, neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
E fin qui è corretto.

Ma poichè tale normativa la giudico inopinatamente restrittiva e "scorretta" da parte del nostro fisco, io aggiungo una precisazione: e cioè
Dipende da quali lavori detraibili provengono i diritti a detrarre.

Un conto sono i lavori all'interno di una unità immobiliare : ovvio che se questa risulta locata, l'erede non può vantare la detenzione materiale del bene.

Ma se i lavori sono condominiali, quindi sulle parti comuni, non vedo perchè il nuovo proprietario perda la "detenzione materiale" del bene: pensiamo ad un rifacimento tetto, facciata, ascensore: mica questi sono ceduti all'eventuale inquilino. Rimangono nella titolarità del condòmino, e come tali io li ritengo non soggetti alla sopracitata "normativa".

Tra l'altro mi piacerebbe rinfrescarmi le informazioni: la citata posizione è dettata da una norma o si ricava da una presa di posizione tramite documento di prassi (circolare, interpello,.ecc) della Agenzia delle Entrate?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 16-bis, comma 8, secondo periodo del TUIR.
Grazie: me lo devo annotare
E quindi, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all'erede se conserva la detenzione materiale e diretta del bene, anche se condominiale.
Qui invece sei al solito troppo ermetico per il mio limitato acume: non è chiaro se approovi il mio ragionamento o meno; per me c'è un SE di troppo:

-e come viene definita la detenzione materiale e diretta del bene?
-e a quale bene ci si riferisce?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel tuo caso, a quello condominiale.
Diiciamo allora che ho ragione a fare il distinguo: ma continuo a non spiegarmi il SE (se sono condòmino, ed il bene è condominiale, come potrei non detenerlo? Immagina tetto, facciata, asccensore. Ok se invece parliamo di un locale comune (ex locale caldaia dismessa, eventualmente ceduta in locazione)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@Nemesis: oggi sei in vena di puntualizzazioni, cosa sempre apprezzabile. Potresti quindi puntualizzare meglio e rispondere al seguente quesito.
(In post analogo è tornata la annosa questione)

In caso di locazione, si perde la detenzione materiale e diretta della unità locata. E fin li siamo d'accordo.

Ma la locazione non comprende anche la cessione materiale delle parti comuni condominiali, che rimangono detenute da tutti i condomini e delle quali tutti, compreso il locatore, rispondono.
Senza una specifica definizione e dichiarazione sul concetto di detenzione diretta e materiale, ritengo arbitraria la assimilazione e inglobazione anche delle parti comuni ex art. 1117 (o quello che è) , quindi non applicabile l'art. 16-bis comma 8 del TUIR.
 

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