ugo60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Diventa arduo rispondere leggendo le cose "tra le righe" o non dette ...e il pensiero "malizioso" si insinua.

Non è "chiaro" come tu non possa fruire personalmente delle detrazioni (la tua attività imprenditoriale non rileva) ma hai le disponibilità...mentre vorresti far usufruire alla coniuge che non ha disponibilità.
Ha capienza fiscale almeno?

È necessario che il pagamento sia fatto dalla coniuge...ma nulla vieta che il portafoglio sia comune...nelle famiglie normali entrambi contribuiscono alle spese.
Cose non dette non mi pare ci siano o, addirittura, maliziosità ... Mah !? Con il lavoro non scarico, non posso, scaricare per cui volevo capire se cmq si possono scaricare lo stesso in famiglia. A proposito della giusta pensata del "portafoglio", si potrebbe un conto in comune da cui poi la coniuge attingere per intestarsi le spese della ristrutturazione e quindi renderle detraibili. Mi sembra una soluzione, grazie.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Mi spiego meglio. La casa è già di proprietà ed è intestata a me, passatami dai genitori. Con la moglie siamo in separazione beni. Essendo da ristrutturare e molto piccola ci sarebbe intenzione di acquistare la sottostante abitazione e collegarla con una scala interna. Anche questa parte è da ristrutturare. Non potendo scaricare le spese della ristrutturazione (bagni, pavimenti, impianti, infissi interni/esterni) chiedevo, prima di rivolgermi ad un commercialista o un notaio, al Forum competente, cortesemente, se le detrazioni fossero possibili da parte della coniuge, dipendente. Pare che ci siano state delle recenti (il 2016 è davvero anacronistico !), di pochi mesi or sono, chiarificazioni proprio in proposito, i quali fanno intendere che la cosa sia possibile se la moglie è ovviamente convivente ma, onestamente, mi sembra troppo semplice. Forse ci sono altri requisiti ? BUON ANNO NUOVO A TUTTI
Per le agevolazioni la legge prevede che non usufruisce della detrazione esclusivamente il proprietario dell’immobile né tanto chi paga le spese dei lavori ed il regime tra coniugi è ininfluente. Fondamentale per il coniuge non proprietario, é godere di un diritto reale sull’unità immobiliare stesso, ad esempio essere convivente di fatto, residente stabile nell’appartamento, assegnataria in caso il coniuge proprietario non vi risiede, ecc.
Appurato questo, la moglie potrà fruire come beneficiaria della detrazione senza l’obbligo di effettuare i bonifici in prima persona o avere un conto comune cointestato dove erogare i pagamenti. È obbligatorio che le fatture siano indirizzate a te, riportare i tuoi dati con il Cod. Fiscale in veste di intestatario che farà il bonifico, e nella stessa fattura, riportare il nome, dati e Cod. Fiscale di tua moglie in veste di beneficiaria della detrazione. L’osservazione di @marialuce è giusta nonostante la Circolare è del 2016, una di altre successive pubblicate negli anni, ma perché le circolari dell’A.d.E chiariscono quali requisiti per poter essere beneficiario non richiamando il bonus ristrutturazione ma l’art. 16-bis del TUIR (tuttora vigente), che prevede le condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali. Infatti l’art. 16-bis non indica il requisito obbligatorio di essere proprietari, ma avere un diritto reale sulla stessa. In detraete entrambi dalla stessa fattura, vanno indicate le percentuali che ognuno porta in detrazione. Non è un sconto sui lavori, Il bonus è una detrazione dall’imposta lorda IRPEF in questo caso, di tua moglie pertanto questo non dovrà essere inferiore dell’importo annuo da detrarre altrimenti la quota eccedente è persa e non cumulabile l’anno seguente.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Preciso, anzi completo. Comunione beni, acquisto della parte sottostante e ristrutturazione globale. Nel frattempo, questa è ora un'altra domanda, l'acquisto del piano sottostante, per il fisco viene considerato seconda casa sino alla fine dei lavori di ristrutturazione (che cmq inizieranno dopo poco tempo dall'acquisto) con la scala interna ?
L’accorpamento in via generale è sempre possibile, per usufruire delle imposte ridotte, all’acquisto il notaio specificherà l’uso come prima casa in quanto verrà unita ad una esistente e scrivendo il limite temporale di legge da rispettare per fare i lavori e registrare per la.d.E. l’unità unita al catasto. Ma affinché l’appartamento risulta fiscalmente unica e prima casa, i dati catastali aggiornati devono identificare l’unità immobiliare con Fg. Part. e un SOLO subalterno, mediante pratica di fusione, e soppressione dei due sub precedenti. Questo è ammissibile solamente se dagli atti risultano per entrambi gli appartamenti lo stesso proprietario (o proprietari). Il catasto vieta l’unione di due unità appartenenti a proprietà differenti. Contrariamente potrai sempre accorparli dal punto di vista urbanistico, ma fiscalmente il Catasto registrerà come unione di fatto le due unità( quindi comunicanti) ma resteranno fiscalmente autonome, intestate a proprietà differenti, ognuna con proprio subalterno.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Contrariamente potrai sempre accorparli dal punto di vista urbanistico, ma fiscalmente il Catasto registrerà come unione di fatto le due unità( quindi comunicanti) ma resteranno fiscalmente autonome,
Non del tutto corretta la dizione: la pratica di unione di fatto di due ui di proprietà differenti, è proprio finalizzata alal fusione "ai fini fiscali": è catastalmente che rimangono identificate le due porzioni. Fiscalmente si dichiara un unico cespite con propria rendita complessiva.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Non del tutto corretta la dizione: la pratica di unione di fatto di due ui di proprietà differenti, è proprio finalizzata alal fusione "ai fini fiscali": è catastalmente che rimangono identificate le due porzioni. Fiscalmente si dichiara un unico cespite con propria rendita complessiva.
👍🏻👍🏻
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Fondamentale per il coniuge non proprietario, é godere di un diritto reale sull’unità immobiliare stesso, ad esempio essere convivente di fatto, residente stabile nell’appartamento, assegnataria in caso il coniuge proprietario non vi risiede
Tutte queste condizioni non sono diritti reali.
Infatti l’art. 16-bis non indica il requisito obbligatorio di essere proprietari, ma avere un diritto reale sulla stessa
L'art. 16-bis del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo ...
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
E il titolo idoneo non è solamente essere titolari di un diritto reale, ma anche un diritto personale di godimento (per es., locatari o comodatari dell’immobile)
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione.
 
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