Flaviovco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel caso un locatore decida di disdettare il contratto di una locazione commerciale 6+6, dopo 9 o 12 anni:
-Quanto prima e come deve darne comunicazione all'inquilino?
-Deve motivare (come da art. 29 L.392/78)la decisione pena la nullita della stessa, solo in caso di disdetta dopo il primo rinnovo(6 anni)?
- A qualunque rinnovo venga data la disdetta il locatore ha sempre diritto alla corresponsione delle 18 mensilità?
Ringrazio per le eventuali delucidazioni vogliate darmi.
 
1) Il preavviso minimo al conduttore è di anni 1, se la disdetta è motivata il conduttore dovrà lasciare al termine dei primi 6 anni, il possibile rilascio successivo sarà al termine del 12° anno. Non ci saranno risoluzioni intermedie, se non per accordi tra voi.
2) L' indennità di avviamento compete sempre quando la volontà di risolvere sia del locatore. Quando il locatario (o conduttore) dovesse lui disdettare o per sfratto per morosità nulla compete al conduttore
Per le locazioni commerciali vedi art. 27 e seguenti di :
http://www.sunia.it/salerno/legge392.htm
:daccordo:.
 
quoto al 100% marco Maidealista
ed aggiungo che le motivazioni alla scadenza dei primi 6anni possono solo essere l'apertura di un'attivita' del Proprietario/Locatore
saluti Marco alias pallinoalba
 
Anch'io quoto Maidealista al 100%, e proprio leggendomi gli artt. indicatimi credo che ci siano altri 3 motivi per non rinnovare il contratto dopo i primi 6 anni:
1- adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta ..
2- demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro ...
3- ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali ...
Pero credo anch'io che il caso piu ricorrente sia quello da te citato (posso darti del tu?) ed a tal proposito sapresti dirmi se il locatore subentrerebbe nella licenza del conduttore oppure dovrebbe richiederne una ex novo(chiaramente per la stessa tipologia di attivita)?:-D
 
Salve,
se non erro ti ricordo che per l'insediamento di una stessa attivita' da parte del proprietario o figli, l'indennita' di avviamento al Conduttore si raddoppia ovvero 36 mesi in caso normale 42mensilita' in caso di albergo
Certo che puoi subentrare nella licenza del Conduttore, sempre che questo voglia cedertela e tu abbia i requisiti per esercitarla, pero' con le attuali liberalizzazioni e' piu' facile ottenerne una ex-novo dal Comune;
Sempre che non esistano limitazioni legate a nuove norme di superfice minima, antincendio, dotazioni sanitarie, parhceggi dedicati o numero massimo gia' raggiunto di esercizi nell'area dove e' ubicato il tuo immobile (meglio verificare prima in comune)
Saluti Marco ;-)
 
sapresti dirmi se il locatore subentrerebbe nella licenza del conduttore oppure dovrebbe richiederne una ex novo ?

Ne deve chiedere una nuova (se disponibile) +
L.392/78 - Art.31. (Sanzioni). Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.
+ dal regolamento del forum :
2.1 Dare preferibilmente del "tu"
Al contrario del mondo reale, sui social network è usuale e non è considerato offensivo dare del "tu" agli altri utenti anche se non ci si conosce. Questo modo di rapportarsi confidenzialmente aiuta a rendere meno "freddo" un media basato sulle parole, così come l'adozione di una "firma" e di un "avatar" (leggi di seguito).
http://www.propit.it/rules.php#rule4
:daccordo:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top