basty

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Riguarda tutto (l'attuale) condominio.
Ripeto: mi sembra una lacuna del l'articolo; ma a essere precisi indica però un rimedio:
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

E a voler ragionare su queste quote, rilevo un'altra curiosità: se non si raggiungesse la metà dei millesimi di CDE, ma ci fosse la maggioranza di oltre la metà di DE , la delibera non passerebbe, ma per adire al giudice basterebbe anche solo 1/3 di DE: cosa mai deciderebbe un giudice se solo 1/3 chiedesse la separazione?
 
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Dimaraz

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In un residence di 5 palazzine così suddivise:
AB con un codice fiscale
C D E con un altro codice fiscale


Trasecolo per alcune risposte date.

Il complesso dovrebbe essere amministrato come Supercondominio da un unico "amministratore" (e relativo Codice Fiscale) per la gestione delle parti comuni a tutti i 5...e da altri amministratori per le parti di una singola palazzina (con ulteriori Codici Fiscalo).

Nulla impedisce di ridurre tutto ad uno..
oppure che 2 o più abbiano lo stesso amministratore.

Nello specifico C si riunisce e vota la formazione di una unità separata se la maggioranza dei proprietari C decide in tal senso.
 

basty

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Trasecolo per alcune risposte date.
Che la domanda sia mal posta è vero:
è sottinteso che non riguardava il super-condominio, che non può che essere unico, con unico amministratore.
Quindi rimaneva da supporre che la questione riguardasse uno o più condomini sottostanti.

nella fattispecie, non è C a volersi staccare da D+E, ma il contrario.

Se la tua perplessità riguarda la questione della composizione che deve /può deliberare, non saresti il solo, come ho scritto sopra: ma è pur vero che la lettera dell'art. 61 darebbe ragione a Nemesis.
 

Dimaraz

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C o D+E nulla cambia...anche perché non vi è logica che in 2 si distacchino perché non accettano l'attuale amministratore.
D+E sono maggioranza (salvo la composizione edilizia sia differente).

Art. 61 si riferisce al "distacco" di una parte dello stesso immobile.
5 palazzine sono 5 immobili diversi e C non può decidere per D oppure E .
 

basty

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e C non può decidere per D oppure E .
questo secondo logica: ma il secondo comma del 61, non sembra prevederlo.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

La prima frase del comma non specifica, come fa con il periodo seguente, che la maggioranza prescritta dal 2° comma dell'art. 1136, si riferisca a quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
 

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