La registrazione dell’accettazione tacita di eredità vale per tutti gli immobili ereditati se questi sono nella stessa conservatoria
Se il notaio riceve un atto comportante accettazione tacita di eredità, espone al cliente che vi sono due alternative:
- o eseguire la trascrizione (non "registrazione") dell’accettazione tacita di eredità con riguardo ai soli beni oggetto dell'atto di negoziazione, avvertendolo, peraltro, che in caso di negoziazione di altri e diversi beni provenienti dalla medesima successione, si dovrà procedere a nuova trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche con riguardo a questi ultimi beni, ciò al fine di attivare la specifica tutela ex art. 534 c.c.;
- o eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con riguardo a tutti i beni caduti in successione (e quindi anche di quelli ricompresi nell’ambito di altri uffici di pubblicità immobiliare), così da evitare in futuro nuove e ulteriori trascrizioni di accettazione tacita di eredità (e i relativi ulteriori costi); il notaio procederà, in tal caso, alla trascrizione utilizzando i dati che gli verranno forniti dal cliente (per es. i dati ricavabili dalla dichiarazione di successione); in quest’ultimo caso sarà opportuno che il notaio si faccia sollevare dal cliente da qualsiasi responsabilità per il caso di inesattezze o omissioni nei dati forniti; il cliente potrà, altrimenti, conferire al notaio l’incarico di eseguire tutti gli accertamenti del caso per eseguire una completa e corretta trascrizione dell’accettazione tacita di eredità; ovviamente il compenso spettante al notaio varierà in base al tipo di incarico conferito.
 
Ma a voi risulta che la trascrizione debba essere fatta obbligatoriamente dal notaio che stipulera‘ L’atto e non può esser3 fatta da altro notaio ?
 
la trascrizione debba essere fatta obbligatoriamente dal notaio che stipulera‘ L’atto
Il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c, (qualora non trovasi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita) è tenuto anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.
Il notaio può omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la espressa dispensa delle parti; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi "pregressi" vi siano "acquisti mortis causa" non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (e in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall'atto e dalla nota di trascrizione del medesimo (mediante menzione nel quadro "D").
Dubito che la parte cessionaria acconsenta a dispensare quel notaio, specialmente se deve stipulare anche un mutuo bancario.
 

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