Se il notaio riceve un atto comportante accettazione tacita di eredità, espone al cliente che vi sono due alternative:La registrazione dell’accettazione tacita di eredità vale per tutti gli immobili ereditati se questi sono nella stessa conservatoria
- o eseguire la trascrizione (non "registrazione") dell’accettazione tacita di eredità con riguardo ai soli beni oggetto dell'atto di negoziazione, avvertendolo, peraltro, che in caso di negoziazione di altri e diversi beni provenienti dalla medesima successione, si dovrà procedere a nuova trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche con riguardo a questi ultimi beni, ciò al fine di attivare la specifica tutela ex art. 534 c.c.;
- o eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con riguardo a tutti i beni caduti in successione (e quindi anche di quelli ricompresi nell’ambito di altri uffici di pubblicità immobiliare), così da evitare in futuro nuove e ulteriori trascrizioni di accettazione tacita di eredità (e i relativi ulteriori costi); il notaio procederà, in tal caso, alla trascrizione utilizzando i dati che gli verranno forniti dal cliente (per es. i dati ricavabili dalla dichiarazione di successione); in quest’ultimo caso sarà opportuno che il notaio si faccia sollevare dal cliente da qualsiasi responsabilità per il caso di inesattezze o omissioni nei dati forniti; il cliente potrà, altrimenti, conferire al notaio l’incarico di eseguire tutti gli accertamenti del caso per eseguire una completa e corretta trascrizione dell’accettazione tacita di eredità; ovviamente il compenso spettante al notaio varierà in base al tipo di incarico conferito.