seguito...

Partito dalla fine ...adempio anche alla precedente:


errori e inopportunità...(alla rinfusa(:

Era in merito alla

che elabora una arzigogolata (21 pagine) disamina sulla pretesa tassazione (di Agenzia delle Entrate) su un bonifico da estero da cittadino straniero a conto italiano sempre di cittadino straniero (seppur residente) dove la distinzione fra donazione diretta vs indiretta è irrilevante.
La Corte ha dato ragione al ricorrente (cittadino straniero) sulla semplice scorta che la donazione non era soggetta a tassazione perchè partita da paese extraUE (Svizzera) da donante comunque non italiano.
Quindi ha ragione @Franci63 sulla non attinenza della citata con il caso specifico.

Sottolineo che comunque una sentenza non è Legge (regola)

Poi

continui ad accusare altri per scritti che appartengono al sottoscritto...ed è la seconda volta.
Emblematico che poi sei tu che accusi gli altri di non aver letto parti o di averle saltate o di non comprenderle per impreparazione.

Nello specifico l'incipt era questo tuo messaggio ( riporto l'integrale così non accusi di estrapolare parti al fine di alterare il senso) di cui evidenzio i "cortocircuiti"


Si paga sempre quando c'è ...non è vero che si è esenti ...non paghi solo perchè è sotto la franchigia.

Anche trascurando l'evidente incoerenza delle frasi...soffermiamoci sulla seconda...

ma se prima scrivevi che" definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione" ???!!!???

Quindi vale

la donazione indiretta è al momento esente indipendentemente dall'importo ...altrimenti non varrebbe il distinguo fra diretto ed indiretto

tal cosa è richiamata qui


tuttora ...come diresti tu "non superato"...
e per finire

Usare le circolari dell'agenzia delle entrate, non migliora la situazione, primo, costretto purtroppo a leggerne tante, alcuni fino a saperli quasi a memoria da far venire la nausea. Secondo, scegliere la circolare errata che, come hai ben ricordato “tuttora non superato", le speranze si riducono a zero.
Una circolare ,che tutto dice meno ciò che affermi nella frase:
@Dimaraz
“.. altrimenti non varrebbe il distinguo fra diretto ed indiretto tal cosa è richiamata qui AG. delle Entrate Risp. n. 366/2022.”
Come non hai notato tute queste affermazioni pagina dopo pagina...

Si paga se c’è
"Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

D. indiretta se prevista per legge si paga
Come stabilito dall'articolo 1, comma 4-bis del TUS citato, anche le donazioni " indirette", risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, sono soggette all'imposta di donazione ("Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione", art 1, com 1, TUS cit.).

Se non prevista per legge non si paga
Tuttavia, il richiamato comma 4-bis, prevede un'eccezione alla citata norma, stabilendo che l'imposta di donazione non si applica nei casi di "donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari se per essi sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Conferma Ok l’assegno dato al figlio, seguendo le regole
inoltre, che per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa).

Determinate regole tipo SCRIVERE CORRETTAMENTE LA CAUSALE
come già affermato anche in giurisprudenza, è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile (cfr. sentenza della Corte di Cassazione civ. Sez. V, n. 13133 del 24 giugno 2016). In caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta
(ribadito gia nella circolare A.d.E. n.12/E 2021)

Ti impegni pensando di evidenziare i miei “cortocircuiti” e ti curi a segnalare tutti i mei errori (da vedere) messi “alla rinfusa” MA non ti fai due domande di come cavolo fai a menzionare una circolare che oltre non trovarsi d’accordo alla tua teoria donazioni indirette/no imposte, nemmeno trova coerenza con le tue affermazioni precedenti e con le quali hai deriso chi sostiene altro. Un esempio a caso LA CAUSALE DEL BONIFICO. O non hai letto nemmeno la prima pagina, altrimenti mi domando come è possibile non notare pagina dopo pagina quanto è scritto nero su bianco
 

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