,chiedo solo se gentilmente mi dici dove dal commento, hai dedotto la mia idea di donazione indiretta. Mi spiego, dove esattamente leggi quando affermo di sostenere la “causale del bonifico” requisito sufficiente per rientrare in una donazione indiretta ?
Serve mica tanto lavoro... è già nel tuo primo messaggio:

La trasparenza è fondamentale, perciò, la causale del bonifico deve essere "parlante". Non scriva "Regalo" o "Donazione" ma Donazione per acquisto (o contributo) abitazione in UK a favore di (Nome Figlia). È consentito scrivere la causale anche in inglese se richiesta dalla banca destinataria. Infine, è utile che sua figlia conservi traccia che i soldi sono stati usati per il rogito in Inghilterra (es. estratto conto che mostra l'entrata dei 50k e l'uscita verso il venditore)

e rimarcata in post successivi (dove replicavi a @Franci63 )

Donare una casa al figlio, comprandola dal costruttore e intestandola a lui, oppure fare un bonifico al figlio con causale "per acquisto casa" e il figlio poco dopo li usa per il rogito, c’è collegamento con altro atto (compravendita), e quindi seguirà le regole della compravendita. Questa è una donazione indiretta,

Il significato del tuo scritto è inequivocabile (e non credo di essere l'unico ad aver compreso in tal senso) tanto che pure @estate ti ha citato riportando la sua esperienza.

Il mio ultimo prof. di Diritto soleva dire che i "puntini" (la corretta forma) sono essenziali per evitare equivoci.
Non puoi pretendere che gli altri capiscano A se scrivi B.

Un bonifico od un qualsiasi pagamento fatto dal genitore direttamente al venditore è una donazione indiretta inequivocabile.
Fare un bonifico al figlio che solo successivamente gira la somma al venditore non lo è.
Pensa se la capienza del conto del figlio fosse di per sé sufficiente all'acquisto...

A mia volta non ho sostenuto che non si possa dimostrare la vera finalità ma che parti da presunto colpevole e bisogna "sbattersi" per dimostrare di non aver "eluso" le norme.

segue...
 
Ultima modifica:
seguito...

Partito dalla fine ...adempio anche alla precedente:
Mi chiedo se sarebbe stato opportuno anche una ridotta spiegazione su questa serie di errori individuata.

errori e inopportunità...(alla rinfusa(:
non parla proprio di altro, analizza la tassazione delle donazioni indirette tramite bonifici, e definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione e pagamento delle sanzioni.
Era in merito alla
sentenza n. 8175/2021, parla di tutt’altro
che elabora una arzigogolata (21 pagine) disamina sulla pretesa tassazione (di Agenzia delle Entrate) su un bonifico da estero da cittadino straniero a conto italiano sempre di cittadino straniero (seppur residente) dove la distinzione fra donazione diretta vs indiretta è irrilevante.
La Corte ha dato ragione al ricorrente (cittadino straniero) sulla semplice scorta che la donazione non era soggetta a tassazione perchè partita da paese extraUE (Svizzera) da donante comunque non italiano.
Quindi ha ragione @Franci63 sulla non attinenza della citata con il caso specifico.

Sottolineo che comunque una sentenza non è Legge (regola)

Poi
Unico appunto forse non accuserei il sottoscritto di disinformazione e abbracciare notizie pescati a caso in rete.
continui ad accusare altri per scritti che appartengono al sottoscritto...ed è la seconda volta.
Emblematico che poi sei tu che accusi gli altri di non aver letto parti o di averle saltate o di non comprenderle per impreparazione.

Nello specifico l'incipt era questo tuo messaggio ( riporto l'integrale così non accusi di estrapolare parti al fine di alterare il senso) di cui evidenzio i "cortocircuiti"
Ribadisci un succo fiscale che ritengo l’errore concettuale (non teorica) di base. La differenza è CIVILISTICA, che affermo dal primo commento. Il caso specifico può configurarsi come donazione indiretta (se fatto correttamente), quindi senza l’obbligo di un atto pubblico dal notaio. NON è FISCALE, l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta), due aspetti completamente diversi.
NON È VERO l’eccezione che scrivi "Si è esenti da imposte, se la dazione è collegata ad atto soggetto ad imposta di acquisto"

Dire che rientra in una donazione indiretta significa, non rischia conseguenze di recuperabilità future, maggior ragione visto è figlia unica. Esegui un’operazione valida, risparmiando il notaio. Soltanto perché è sotto franchigia risparmia l’imposta di donazione del 4%, non perchè collegato a un atto soggetto ad altra imposta. Se invece di 50mila fossero stati una somma oltre la franchigia, anche con donazione indiretta era soggetta al pagamento dell’imposta. Pertanto, il vantaggio della donazione indiretta è solo civilistico (è valido senza notaio) motivo questo, l’acquisto dell’immobile all’estero è perfettamente coerente alla normativa fiscale italiana, in quanto le tasse se sono previste, le paghi a prescindere qualsiasi operazione o donazione fai. La possibilità, alcune volte, è risparmiare il notaio.

Si paga sempre quando c'è ...non è vero che si è esenti ...non paghi solo perchè è sotto la franchigia.

Anche trascurando l'evidente incoerenza delle frasi...soffermiamoci sulla seconda...

ma se prima scrivevi che" definire donazione diretta o indiretta è l'elemento utilizzato dal legislatore per motivare l'obbligo o meno dell'imposta di donazione" ???!!!???

Quindi vale

la donazione indiretta è al momento esente indipendentemente dall'importo ...altrimenti non varrebbe il distinguo fra diretto ed indiretto

tal cosa è richiamata qui


tuttora ...come diresti tu "non superato"...
 

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