roggy

Nuovo Iscritto
Nel luglio scorso ho ricevuto da mio padre una donazione in denaro che ho versato in un libretto di risparmio nominativo a me intestato. Lo spostamento della somma (84000 euro) è stato eseguito da me prelevando l'importo da un libretto cointestato a firme disgiunte mio e di mio padre e contemporanemente versando l'importo sul libretto nominativo intestato solo a me. La somma spostata equivale all'intero ammontare del libretto cointestato. Non ero a conoscenza dell'obbligo dell'atto pubblico nelle donazioni dirette, l'ho scoperto leggendo alcune discussioni principalmente in questo forum. Ora, non vi saranno problemi per quel che riguarda altri eredi essendo io l'unica erede legittima di mio padre ma mi preoccupa la possibilità che l'incremento del saldo sul mio libretto possa dare avvio ad un accertamento fiscale ora che sta per entrare in funzione l'invio automatico di tutti i dati finanziari al fisco in base alla nuova legge. Si tratta di denaro frutto di risparmi assolutamente leciti che nulla hanno a che vedere con l'evasione fiscale. Ma, non disponendo dell'atto pubblico notarile di donazione, corro forse il rischio di vedermi considerare questa somma( suppongo comunque la meta', 42000 euro trattandosi di un libretto cointestato anche a me quello dal quale il denaro è stato prelevato) assoggettabile all'IRPEF con le aliquote e le sanzioni applicate nei casi di somme illecitamente evase?
Le scritture contabili sui libretti(entrambi nominativi postali) che attestano il trasferimento della somma lo stesso giorno nello stesso ufficio con la firma in entrambi i libretti dello stesso operatore più le distinte di prelievo e versamento da me entrambe firmate possono essere considerate elementi di prova sufficienti sull'origine della somma accreditata nel mio libretto ?
Se così non fosse, mi dovrei rassegnare all'idea di vedermi di fatto confiscare gran parte del denaro donatomi da mio padre per un mio errore di forma dovuto alla mia ignoranza in materia?
E' possibile rimediare in qualche modo ?
Vi ringrazio molto per ogni possibile suggerimento, sono veramente molto preoccupata.
 
J

JERRY48

Ospite
A mio parere non hai fatto alcun illecito.
Intanto c'è la franchigia di 1.000.000 € sulle donazioni tra genitori e figli
e poi devi considerare che i soldi che hai spostato da un libretto all'altro non sono frutto di reddito da lavoro, ma soldi che sono già stati tassati automaticamente dall'Ufficio postale.
E in ultima analisi, essendo unica erede non avrai problemi in futuro, poichè nessun altro pretenderà alcunchè.
saluti
jerry48
 

roggy

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio, jerry48.
Ciò che mi preoccupa è che una donazione diretta priva di atto notarile pubblico sia considerata nulla dallo stesso codice civile. Nè potrei far valere la testimonianza mia o di mio padre perchè assurdamente la prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario. Quindi l'unica mia possbilità per evitare che la somma donatami venga considerata reddito evaso è dimostrarne la provenienza da depositi in nostro possesso da anni: e qui ho 2 dubbi. Per spostare il denaro non ho fatto ricorso a bonifici trattandosi di 2 libretti postali ma li ho trasferiti come si usa sempre in questi casi: una distinta di prelievo da un libretto seguita immediatamente da una distinta di versamento sul secondo libretto. Un'operazione di questo tipo risulta tracciata come lo sarebbe stato un bonifico tra 2 conti correnti ? Temo che possa non essere accettata come prova anche se con tutta evidenza dimostra chiaramente la provenienza lecita del denaro; potrebbe essere il cavillo giuridico per far passare quel denaro per illecitamente acquisito.
Il secondo dubbio è che persino nel caso di una perfetta tracciabilita' l'annullamento della donazione senza atto prevista dal codice possa di per sè far sì che il denaro non venga considerato donazione ma reddito. Da qualche giorno sto leggendo ciò che trovo su internet ma non sono riuscita a farmene un quadro chiaro.
 
J

JERRY48

Ospite
una distinta di prelievo da un libretto seguita immediatamente da una distinta di versamento sul secondo libretto. Un'operazione di questo tipo risulta tracciata come lo sarebbe stato un bonifico tra 2 conti correnti ?

E come no, sono due documenti rilasciati dalle Poste comprovanti il trasferimento di denaro, sono validi come un bonifico.


Il secondo dubbio è che persino nel caso di una perfetta tracciabilita' l'annullamento della donazione senza atto prevista dal codice possa di per sè far sì che il denaro non venga considerato donazione ma reddito.

Per questo tuo dubbio, a mio parere, penso che basti anche l'art. 783 c.c., cioè il tutto deve essere rapportato al patrimonio del donante.

saluti
jerry48

ho fatto copia e incolla anche di questo

avvocati24ore.it Le tasse da pagare sulle donazioni

saluti
jerry48
 

roggy

Nuovo Iscritto
Sull'art. 783 non posso contare: 42000 euro non sarebbero considerati modica donazione in riferimento all'intero patrimonio di mio padre.
L'esenzione dall'imposta sulle donazioni tra genitori e figli mi rassicura riguardo un'eventuale imposta sulle donazioni (che al massimo tra estranei è dell'8%) ma non da un'imposta IRPEF molto più elevata (mi sembra il 38% + sanzioni) se non viene riconosciuta come donazione.
L'unico punto a mio favore che emerge finora è l'adeguata tracciabilità del trasferimento della somma tra i 2 libretti postali ma non sono sicura che a loro bastera'.
ciao
 
J

JERRY48

Ospite
Concordo :ok:
Avrà valore retroattivo?
Penso di sì.
A tutt'oggi, intanto, non hai ricevuto nessuna richiesta di accertamento fiscale. Bene.
Intanto, prima di spendere soldi per l'atto pubblico, chiedi lumi al notaio. E poi considera anche l'art. 2669 c.c. (per gli atti pubblici).
saluti
jerry48
 

roggy

Nuovo Iscritto
Domanda: ma non si potrebbe fare l'atto notarile adesso ?

Avrebbe valore un atto fatto dopo che la donazione è già stata effettuata ?
"La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati." (art 771 cc)
Anche se non si cita il passato, mi sembra che comunque si intenda che si può donare solo ciò che è in possesso al momento dell'atto. Ho letto che l'accettazione della donazione da parte del ricevente può avvenire successivamente alla stesura dell'atto ma non so se la donazione da parte del donante possa avvenire precedentemente alla stesura dell'atto nè se in questo caso vi sia un limite massimo di tempo.
Qualcuno sa qualcosa al riguardo ?
 

roggy

Nuovo Iscritto
E' interessante ed esaustiva, con atto pubblico successivo, si può accettare la donazione

saluti
jerry48

L'accettazione della donazione si può fare anche dopo ma l'atto di donazione ?
"L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore" mi pare intenda che il donante non possa fare l'atto notarile dopo la donazione perchè implica che si accetta quanto già contenuto in un atto pubblico preesistente.
Almeno così mi pare di capire.
ciao
 

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