Il Tribunale di Torino con la pronuncia in oggetto ha stabilito la legittimità della rinuncia all'azione di restituzione (se annotata, nei registri immobiliari, a margine della trascrizione della donazione) sancendo in sostanza due principi "rivoluzionari " :
1- è possibile che il legittimario del donante rinunci ( durante la vita del donante medesimo) all'azione di restituzione, venendo meno in tale ipotesi il divieto di rinuncia all'azione di riduzione;
2- è possibile intendere la rinuncia all'atto di opposizione alla donazione anche come rinuncia all'azione di restituzione.
Pare evidente che se questo filone giurisprudenziale, nel prosieguo, venisse confermato da altri organi giurisdizionali si aprirebbero ampie possibilità di commercializzazione dei beni oggetto di donazione fugando molti timori del possibile acquirente
e.a.r.
1- è possibile che il legittimario del donante rinunci ( durante la vita del donante medesimo) all'azione di restituzione, venendo meno in tale ipotesi il divieto di rinuncia all'azione di riduzione;
2- è possibile intendere la rinuncia all'atto di opposizione alla donazione anche come rinuncia all'azione di restituzione.
Pare evidente che se questo filone giurisprudenziale, nel prosieguo, venisse confermato da altri organi giurisdizionali si aprirebbero ampie possibilità di commercializzazione dei beni oggetto di donazione fugando molti timori del possibile acquirente
e.a.r.