giorgio49

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Buonasera. Mi scuso in primis se non ho "azzeccato" l'area di competenza del Forum. Il problema:
Ho acquistato una casa con terreno di circa 1 ettaro in provincia di Ascoli Piceno.
Vorrei piantumare una siepe sui 150 mt di lato che confinano con la strada provinciale (sopraelevato dalla stessa da una scarpata di circa 2 mt).
A parte che non ho ancora deciso il tipo di siepe (alloro? leccio? ...ecc sono graditi consigli) ma, una persona bene informata mi ha detto che:
Dovrò presentare domanda all'Ufficio Concessioni della provincia di Ascoli per avere l'autorizzazione a piantare la siepe di altezza max 1 mt a BEN 2,5 mt dal confine.
Mi sembrano esagerati tali limiti.
Qualcuno può darmi delucidazioni?
Grazie
Giorgio
 
Direi che all'interno del tuo confine ti basta rispettare i 30 cm dal confine e in particolare se il tuo confine, mi pare di capire, è sopraelevato di 2 m per un dislivello, non vedo assolutamente problemi, infatti il tuo fine è quello di fare una barriera acustica e di smog.
Diverso il caso se la siepe, ostruisse una visuale che renderebbe pericolosa la circolazione.
 
Dal Codice Civile :
Art. 892. Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Il Comune o il proprietario della strada possono aver emesso provvedimenti maggiormente restrittivi, per cui occorre verificare in loco. :daccordo:
 

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