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Buon giorno, vorrei sapere , una volta esaurite tutte le procedure relative alla pubblicazione del testamento , una volta che diventa esecutivo, quanto tempo hanno i benefiuciari principali del testamento stesso per liquidare le quote dei legatari minori. Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

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La designazione di un soggetto quale LEGATARIO si realizza, quando il testatore ha assegnato allo stesso un bene determinato e non una quota del patrimonio del de cuisu. Il legato dunque per essere tale deve essere esplicitamente ed inequivocabilmente distinto. Puo' fare parte del legato un immobile, denaro, gioielli ecc.
Il de cuius quindi nel testamento deve evidenziare quale bene fa parte del legato in modo che l'avente diritto possa senza ombra di dubbio identificare il bene. Se il de cuius possiede ad esempio tre case e una vorrebbe darla ad un legatario deve dire con precisione quale di queste diventera' sua.
In caso di denaro invece e' sufficiente indicare la somma donata. Naturalmente il legato deve essere un'extra rispetto alla quota riservata agli eredi legittimi, quindi in poche parole deve rientrare nella quota disponibile del de cuius.
Il comportamento del legatario all'apertura del testamento: Il legatario acquista subito il bene senza bisogno di un'accettazione (come ad esempio nel caso della successione legittima). Solo se intende rinunciare al lascito deve fare rinuncia espressa.
Vediamo ora in grandi linee come dovrebbe comportarsi un legatario dopo la morte del testatore.
Alla morte del testatore il notaio apre il testamento e legge le disposizioni, fra gli altri legge anche il nome del legatario. A questo punto il notaio convoca il legatario e gli comunica che il testatore ha disposto un lascito in suo favore.
Se il legatario accetta non deve fare altro che chiedere agli eredi del de cuius di consegnarle il bene che ora le appartiene.
Se invece decide di non accettare il lascito dovra' fare espressa rinuncia. La rinuncia va fatta in modo scritto, o presso un notaio o presso la cancelleria della pretura competente. (Art. 649 C.C.)
 

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