• Autore discussione Autore discussione Linos
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Nemesis è in grado anche di dirti cosa hai mangiato da poco :fico: comunque per integrare la risposta, la legge prevede che il lascito, in soldi, case ecc. devono essere date al 50% al coniuge il restante ai discendenti come i figli ecc. ma una quota, detta disponibile, può essere assegnata a chi si vuole dietro disposizione del defunto come detto da Nemesis
 
la legge prevede che il lascito, in soldi, case ecc. devono essere date al 50% al coniuge il restante ai discendenti come i figli ecc.
No.
Se esistono figli, la quota riservata al coniuge non è il 50%.
Se esiste un unico figlio, la quota riservata al coniuge è di 1/3, mentre è di 1/4 se i figli sono più di uno.
 
Ma questo nel caso che il lascito sia solo del morente giusto? invece
se io e mia moglie avendo la comunione dei beni, abbiamo acquistato una abitazione dopo sposati, nel momento che uno dei due muore si parla del solo 50% perchè l'altro 50% e già mio, giusto?
Mentre se mia moglie prima di sposarci già aveva una casa in quel caso se non ci sono figli?
 
se io e mia moglie avendo la comunione dei beni, abbiamo acquistato una abitazione dopo sposati, nel momento che uno dei due muore si parla del solo 50% perchè l'altro 50% e già mio, giusto?
SE tu e tua moglie siete in comunione dei beni ed avete acquistato dopo il matrimonio, salvo casi particolari, avete ognuno il 50%: se uno dei due ... passa a miglior vita, cade in successione solo la sua quota, quindi il 50%..

se mia moglie prima di sposarci già aveva una casa in quel caso
in quel caso è proprietaria al 100%, e ... nel caso ... lascia il suo 100%.

Adesso bisognna vedere lea ripartizione di questi lasciti agli eredi:

se la successione avviene con testamento, le parti si suddividono secondo gli articoli dal 536 a 548-552: se non ci sono figli al coniuge è riservata la metà del lascito, agli ascendenti (se ci sono) 1/4: il resto (1/4) è disponibile e può essere lasciato a chi si vuole.

se la successione è senza testamento (cosiddetta legittima) valgono gli art. dal 566 al 585 : nel caso di coniuge senza figli, e senza genitori del de-cuius, l'intero lascito va al coniuge: se ci sono ascendenti (genitori del de cuius) al coniuge vanno i 2/3 , ai genitori 1/3

In ogni caso, al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa familiare (una sorta di usufrutto minore)
 

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