In vista della prossima denuncia dei redditi, torno sull'argomento. Vorrei ricordare un punto un po' spinoso. Parlo per come stavano le cose al 2016. Eventualmente ci si adeguerà. Parlo delle ONLUS, discorso parallelo vale per le APS.
Le erogazioni liberali fatte a una qualunque Onlus riconosciuta danno diritto alla detrazione.
E' possibile solo la detrazione per quelle ONLUS (tra le quali le OdV iscritte al Registro Regionale del volontariato) che non tengono una contabilità analitica in partita doppia, ma solo un rendiconto entrate/uscite. Queste possono solo usufruire di quanto previsto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 15, aggiornato con la Legge di Stabilità 2015. Questo articolo prevede una modifica all’art. 15 TUIR, che innalza a 30.000 euro all’anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l’importo massimo detraibile dall'imposta lorda (aliquota 26% dell'importo donato).
Ovviamente, donazione con sistemi di pagamento tracciabili.
Sempre con la dovuta tracciabilità si può invece optare per la deduzione per le donazioni fatte a (v. UNICO 2016):
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale ....
Quell'articolo di legge è quello che fa la differenza per poter dedurre anziché detrarre ed è stato ripreso dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 che ne aggiorna i valori all'euro e precisa meglio i requisiti:
art. 14
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di APS iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Solo l'Ente che riceve la donazione sa se si trova in questo tipo di contabilità e di rendicontazione ed è opportuno che lo scriva nella ricevuta che deve rilasciare.
Alcuni enti lo scrivono chiaramente anche nel loro sito web o sul loro materiale promozionale se i donatori possono in alternativa usufruire della deduzione, altri no, invece è fondamentale saperlo perchè la stessa legge del 2005, sempre all'art. 14, prevede una specifica sanzione nel caso in cui la deduzione risulti indebita.
Le erogazioni liberali fatte a una qualunque Onlus riconosciuta danno diritto alla detrazione.
E' possibile solo la detrazione per quelle ONLUS (tra le quali le OdV iscritte al Registro Regionale del volontariato) che non tengono una contabilità analitica in partita doppia, ma solo un rendiconto entrate/uscite. Queste possono solo usufruire di quanto previsto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 15, aggiornato con la Legge di Stabilità 2015. Questo articolo prevede una modifica all’art. 15 TUIR, che innalza a 30.000 euro all’anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l’importo massimo detraibile dall'imposta lorda (aliquota 26% dell'importo donato).
Ovviamente, donazione con sistemi di pagamento tracciabili.
Sempre con la dovuta tracciabilità si può invece optare per la deduzione per le donazioni fatte a (v. UNICO 2016):
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale ....
Quell'articolo di legge è quello che fa la differenza per poter dedurre anziché detrarre ed è stato ripreso dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 che ne aggiorna i valori all'euro e precisa meglio i requisiti:
art. 14
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di APS iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Solo l'Ente che riceve la donazione sa se si trova in questo tipo di contabilità e di rendicontazione ed è opportuno che lo scriva nella ricevuta che deve rilasciare.
Alcuni enti lo scrivono chiaramente anche nel loro sito web o sul loro materiale promozionale se i donatori possono in alternativa usufruire della deduzione, altri no, invece è fondamentale saperlo perchè la stessa legge del 2005, sempre all'art. 14, prevede una specifica sanzione nel caso in cui la deduzione risulti indebita.