La Circolare 5 ottobre 2000 del Ministero delle Finanze ha ribadito che l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria relativa al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione è l'allaccio alla pubblica fognatura, effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane.
Al punto (2) – particolari problemi applicativi – (a) I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto viene riportato:
“ ….Non si può viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o, comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio perché non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio "indiretto" lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività.
Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994.
Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; e' richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente e' a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.