Per esercitare la professione è necessario depositare la firma al Servizio di igiene e Sanità Pubblica della ASL in cui è compreso il Comune in cui si esercita.
Successivamente occorre effettuare alcune operazioni per quanto concerne i locali in cui si intende aprire lo studio dentistico; essi devono avere la destinazione d’uso dell’immobile del tipo A10 (uffici e studi privati) e l’autorizzazione condominiale necessaria per l’applicazione della targa pubblicitaria (tale richiesta deve essere anche inviata al Sindaco del Comune dove é ubicato lo studio e consegnata, in unica copia, all’Ordine Provinciale dei Medici presso il quale è iscritto il richiedente). Nei casi in cui sia necessario, bisogna inviare la domanda per l’autorizzazione all’esercizio al comune di appartenenza, mentre la richiesta all’ autorizzazione alla realizzazione (fortemente consigliata a chi vorrebbe in futuro accreditarsi) deve essere inviata alla regione.
I locali dello studio dentistico devono avere un impianto elettrico adeguato alla legge 46/90, che dovrà essere verificato a cadenza biennale, ed una illuminazione ed un ricambio d’aria consono, e devono essere separati tra loro in modo tale da garantire la segretezza delle prestazioni eseguite (i pazienti devono comunque dare consenso scritto al trattamento dei dati sensibili secondo le “misure salva privacy”, legge 675/96, DPR 318/99 e Dlgs. 196 del 30/06/03). Il locale non può essere inferiore a 9 mq per riunito odontoiatrico, oppure ad 11 mq se comprensivo di uno spazio separato in cui effettuare le procedure idonee ad ottenere la sterilità degli strumenti operativi (zona di sterilizzazione); è necessario prevedere un doppio bagno: uno per i pazienti e l’altro per il personale. Attualmente non è previsto l’obbligo della creazione di un servizio igienico a norma per i portatori di handicap, tuttavia sarebbe opportuno tenere in considerazione in fase progettuale un locale privo di barriere architettoniche.
E’ inoltre estremamente importante stipulare un contratto con ditte autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi, quali sono i rifiuti delle attività sanitarie.
Si ricorda come tutti i dispositivi medici utilizzati devono possedere la marcatura CE oppure un’apposita dichiarazione di conformità redatta dal laboratorio odontotecnico (autorizzato a rilasciare tale dichiarazione dal Ministero della salute); é sempre consigliabile disporre di alcuni farmaci per fronteggiare eventuali emergenze mediche (ad esempio, farmaci antistaminici, cortisonici, broncodilatatori, sedativi).
Trenta giorni prima di entrare in possesso di un apparecchio radiografico, bisogna effettuare la comunicazione di detenzione dell’apparecchio all’Unità Sanitaria Locale competente, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro; i compressori che invece non superano i 100 litri di capienza non necessitano di alcuna autorizzazione, ma
devono avere una rumorosità inferiore ai 60 dB.
E’ obbligatoria la compilazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), utile per effettuare una ricognizione delle misure di sicurezza adottate nello studio per ridurre al minimo il verificarsi di qualsiasi evento dannoso o pericoloso a carico dei dati personali. E’ necessario dunque nominare un “esperto qualificato” della sorveglianza fisica della radioprotezione e del controllo di qualità (D. Legs. n° 230/1995 modificato dal 187/2000 e dal 241/2000), preferibilmente specialista in fisica medica. In aggiunta, è necessario effettuare una valutazione del rischio d’incendio per la presenza di alcuni materiali facilmente combustibili od infiammabili; in particolare l’attività di controllo periodica e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio deve essere eseguita da personale competente e qualificato, con frequenza almeno semestrale. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile grazie ad appositi cartelli segnalatori in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; per quanto riguarda gli estintori portatili, questi devono essere installati almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento.
Se questi requisiti sono stati rispettati, non ci dovrebbero essere problemi di nessun genere. Altrimenti tutti gli studi che effettuano radiografie dovrebbero essere proibiti, per la nocività verso terzi, in tutti i condominii.