carlociri

Nuovo Iscritto
Da poco ho acquistato un terreno di circa 6000mq, dall'atto di vendita non risultano scritture in merito ha servitù .
Il fondo è acessibile solamente da un unico passaggio ,mi ritrovo ad avere
continuamente ditte di vario genere che passano nel mio giardino danneggiando siepi ,tubi di irrigazione ,aiuole , e mettendo a rischio anche chi ci vive.
Vorrei sapere come posso evitare questi fondi dominanti.
Vi ringrazio a presto.
 

paolodm

Membro Attivo
Calma con queste recinzioni!! Se nell'atto non risultano menzionate le servitu' di passaggio potrebbe essere un'omissione del venditore ma non per questo chi ha diritti sul fondo li perde, quindi prima di impedire il passaggio a queste persone informati se effettivamente sono state costituite delle servitù di passaggio.
Puoi cominciare visionando l'atto di provenienza del terreno oppure facendo una ricerca in conservatoria per verificare se ci sono stati atti successivi.
Tieni comunque presente che se esistono fondi interclusi e che la via più breve per raggiungerli attraversa il tuo terreno, ci sarà bisogno sicuramente di un giudice che lo stabilisca, ma di sicuro dovrai consentire il passaggio, fermo restando che il diritto di servitù dovrà essere regolamentato ed esercitato senza provocare danni a cose o persone.
Penso che un tecnico potrà esserti di aiuto in questa fase.
 

paolodm

Membro Attivo
Mi sorge un dubbio. Hai provato a dire a queste persone che attraversano la tua proprietà, che si tratta di una proprietà privata e che non possono fare i loro comodi provocando danni e mettendo a rischio l'incolumità di chi si trova nel terreno?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il fondo è accessibile solamente da un unico passaggio
La sua questione a mio avviso và analizzata nel contesto piu' generale del diritto di passaggio:
Il diritto di passaggio su fondo altrui spetta al proprietario del cosiddetto fondo intercluso intendendo per tale il fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che sarebbe realizzabile solo con notevole dispendio di soldi e/o grave disagio.
Il fondo puo' essere "assolutamente intercluso", se vige una totale assenza di uscita sulla pubblica via (articolo 1051, comma 1); puo' essere "relativamente intercluso", in caso di insufficiente ampiezza di passaggio esistente (articolo 1051, comma 3), puo' essere "non intercluso" , ma necessario vista la inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (articolo 1052; Cassazione, 12814/97).
Se esistono queste condizioni siamo in presenza di una servitù di passaggio coattivo che và obbligatoriamente rispettata.
 

carlociri

Nuovo Iscritto
Gentilissimo ENNI ROSSI , anzitutto La ringrazio della sua risposta ,che mi sembra la più azzeccata ,dato che il passaggi che da sulla via principale , oltre che unico , denota difficoltà di manovra , esso , si trova in un sito geologicamente critico , quindi , si tratta senz'altro di passaggio coattivo. Naturalmente , Lei mi capisce , il mio disagio è principalmente il continuo transito di veicoli che solcano il fondo di mia proprietà , per raggiungere delle servitù , che anche esse , si trovano nel mio terreno . Io vorrei realizzarlo , questo fondo , considerando che, per il 20% è zona residenziale , il 50% zona verde , 30% zona agricola e per il 20% demanio idrico , esiste un'unica costruzione al centro del terreno di circa 1500 metri cubi , prima di vendere tutto vorrei realizzare , come posso mettermi d’accordo con le servitù che dominano il mio fondo . Grazie ancora .
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
come posso mettermi d’accordo con le servitù che dominano il mio fondo?
Le dico la mia opinione con l'umiltà di chi non è un avvocato specialista che credo la persona piu' appropriata per dare risposte certe.
A mio avviso anche se faticoso Lei dovrebbe contattare tutti i confinanti dei fondi interessati alle servitù e con essi concordare delle modifiche che in ogni caso non vadano comunque a scontrarsi con i diritti generali sopraelencati.
 

litfiba

Nuovo Iscritto
Io ho lo stesso identico problema, ma il vicino dice che se gli chiudo il passaggio lui mi chiama i vigli e i carabinieri. Lo può fare, visto che i documenti non danno nessuna servitù lungo la mia proprietà.
Grazie
 

carlociri

Nuovo Iscritto
Comunque è un bel da farsi , per trovare un accordo fra tutti i proprietari dei fondi interclusi è necessaria una azione congiunta , tecnicamente e giuridicamente , in tal modo modificare e riorganizzare tutti i fondi
dite anche voi la vostra oppinione
Grazie ancora del vostro intervento
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In materia si applica l’art. 1051 cod. civ., che recita testualmente:
- Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
- Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
- Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
- Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Pertanto, il soggetto "chiuso" ha il diritto di passaggio.
Proceduralmente si applica l'art. 1032, ( servitù coattive ,loro costituzione):
1- Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
2- La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.
3- Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.

Quindi l'avente diritto con raccomandata avvisa i vicini reclamando il suo diritto. Se rispondono picche occorre ricorrere all' autorità giudiziaria
 

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