gorgiagorgia

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Accertamento con adesione
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Ricevuto un Avviso di accertamento ICI, ho provveduto a presentare Domanda di accertamento con adesione ai sensi del D. Lgs 218/97 e del Regolamento ICI del comune. Passate alcune settimane senza riscontro, mi sono recato all'Ufficio Tributi per sollecitare il contraddittorio. Mi è stato garantito che sarei stato chiamato a breve. Ad oltre due mesi dalla presentazione della domanda, ancora in assenza di convocazione, ho inviato una email al responsabile dell'Ufficio che mi ha risposto testualmente: "La domanda di accertamento con adesione è stata ricevuta nel termine di legge; le confermiamo che provvederemo alla convocazione del contraddittorio che avverrà senza alcun pregiudizio dei suoi diritti". Poi ... mesi e mesi di silenzio assoluto fino alla settimana scorsa quando ho ricevuto un perentorio ( entro 15 gg.) sollecito recitante: "...l'atto non è stato impugnato davanti alla CTP e pertanto è divenuto definitivo".
Ho ragione di sentirmi ...TURLUPINATO? Viva la 'buona fede' nei rapporti tra amministrazione e contribuenti osannata dallo Statuto dei contribuenti! Posso fare nulla?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
 

maidealista

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Credo possa non esserti pervenuto l' invito a comparire, verifica questo aspetto.

A norma dell'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, i comuni possono introdurre nel regolamento ICI l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente (cosiddetto "concordato"), sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Anche se l'istituto ha un campo di applicazione piuttosto limitato in materia di ICI (principalmente per la determinazione del valore delle aree fabbricabili), non si possono trascurare i vantaggi che ne derivano, quali la riduzione del contenzioso e una rapida riscossione del tributo.

Il concordato può essere avviato dall'ente locale o dal contribuente.
Nella prima ipotesi il Comune invia al contribuente un "invito a comparire", nel quale sono indicate le annualità di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
Il contribuente può attivare autonomamente la procedura del concordato quando ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, presentando o inviando a mezzo posta all'ufficio che ha emesso il provvedimento una domanda in carta libera, con l'indicazione del proprio recapito anche telefonico. L'ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, invita, anche telefonicamente, il contribuente a comparire.

Non è consentita la presentazione della domanda di concordato se il contribuente ha già impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale.

La presentazione della domanda da parte del contribuente sospende per 90 giorni sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla giurisdizione tributaria, sia il pagamento dell'imposta accertata.

In caso di esito positivo del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto in doppia copia e si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Questo può essere effettuato:
· in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
· in un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 51.645,69 euro (100 milioni di lire).
La prima rata deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (gravate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia secondo una delle forme previste dalla legge.
Entro i dieci giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza (accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia), in modo da ottenere da parte dell'ufficio la consegna della copia dell'atto di adesione.

In caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, il Comune recupera le somme dovute attraverso la cauzione o le garanzie prestate.

A seguito della definizione del concordato, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/4 del minimo previsto dalla legge

Da : Accertamento con adesione, detto anche concordato
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Portale Rete UniUrp - Istanza di accertamento con adesione ICI
Tributi Comunali / Accertamento con adesione
:daccordo:
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Caro Maidealista,
ti ringrazio per la risposta. Il fatto, però, è che il Comune non mi ha convocato nonostante le promesse anche scritte. Io mi sono fidato, considerato che ritenevo di avere validissime ragioni per poter volgere a mio favore il contraddittorio. Ora con la mancata convocazione hanno fatto scadere i termini per un mio eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Un danno che, a mio parere, dovrebbe, in qualche modo, essere imputabile al comune. E' su questo che vorrei avere un parere, oltre ad altri eventuali consigli.
Ti ringrazio e spero tu possa dirmi qualcosa di più.
Ciao!
 

maidealista

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Proprietario Casa
Contesta la mancata convocazione (che avrebbe dovuto aver luogo entro 15 giorni) :
"La domanda, con l’indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento, mediante consegna diretta o a mezzo posta (v. facsimile in Appendice).
La domanda deve essere presentata all’Ufficio entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all’Ufficio, mentre vale la data di spedizione se l’istanza è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
L’Ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, invita, anche telefonicamente, il contribuente a comparire."

Da : Agenzia delle Entrate - L'accertamento con adesione
 

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