StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Con la novella in vigore da poco meno di un mese il legislatore ha previsto che il compenso dell’amministratore (art. 1129, 14° comma C.C.) deve essere determinato all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, specificando a pena di nullità e analiticamente l’importo dovuto per l’attività svolta (correttamente "da svolgere") il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità delle parti.
L’amministratore del condominio non ha diritto ad onorari aggiuntivi a quanto pattuito.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il compenso spettante all’amministratore per lo svolgimento di un’attività connessa ed essenziale all’esecuzione dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compreso nel corrispettivo fissato al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale (Cass. civ. n. 10204/2010).

Preciso che l’assemblea condominiale, per mezzo di una specifica delibera, potrà accordare ulteriori compensi per specifiche prestazioni in favore dell'amministratore.

Avv. Luigi De Valeri
 
Le differenze sono piccole e per occhi inesperti possono anche sembrare inesistenti, ma per un avvocato avere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto non è la stessa cosa:fiore:
 
ma questo c'èra anche prima della riforma del condominio, solo che adesso la durata in carica è di 2 anni

Non proprio.
....." L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore "........
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top