Nè una compravendita nè un preliminare di vendita, anche a me sembra così.
Per quanto riguarda le firme, ti ringrazio della precisazione.
Vi è poi un’altra circostanza importante, si tratta, tuttora, di bene indiviso; nel retro del foglio con quelle 5 righe, mio padre scrive: “Dichiaro inoltre di agire in veste del fratello Olindo” ( e di nuovo mio padre firma) ovvero suo fratello comproprietario, del quale manca ogni traccia e firma. Credo che il contratto di compravendita,sempre se può essere considerato tale!, sia nullo, in quanto il comportamento delle parti fa intuire che il bene veniva considerato inscindibile, come potete leggere sotto:
Preliminare con un bene in comunione o indiviso
La peculiarità di queste situazioni è data dal fatto che – sicuramente – oggetto del preliminare sono tutte le quote del bene in comune, ma, occorre anche comprendere se l'oggetto del preliminare è inscindibilmente unico (nel senso che tutte le parti hanno considerato tutte le quote come inscindibilmente unite, nel senso che senza la quota di uno dei comproprietari non si sarebbe effettuato il trasferimento) oppure se l'oggetto del preliminare è scindibile (nel senso che le parti hanno considerato oggetto del contratto tante singole quote e solo per economicità hanno stipulato un unico contratto e non tanti contratti separatamente).
Qualsiasi sia la valutazione della fattispecie (quote scindibili quote inscindibili) deve essere chiaro che il principio per il quale la quota può essere gestita e venduta solo dal singolo proprietario non è compromesso o eliminato, in altri termini anche in presenza di un oggetto del contratto inscindibile non è possibile trasferire ogni quota senza il consenso del rispettivo proprietario.
Una caratteristica dell'oggetto inscindibile (o scindibile) è data dal fatto che se per un motivo qualsiasi manca ab origine (al momento della stipula) il consenso di uno dei contitolari il contratto (se l'oggetto è inscindibile) il contratto resta totalmente inefficace (non produce nessun trasferimento), mentre se l'oggetto del contratto è scindibile e se viene a mancare ab origine (o se viene a mancare ex post) il consenso di uno dei contitolari il contratto produce effetti limitatamente alle quote di coloro che hanno manifestato il consenso, cioè il contratto produce un effetto parziale.