Hai perfettamente ragione sulla distinzione tecnica: il conduttore ha la detenzione (o detenzione qualificata), non il possesso in senso civilistico pieno (art. 1140 c.c.).Il conduttore ha la detenzione dell'immobile, non il possesso.
Ma mi sorprende che tu scelga di fermarti a questa precisazione dottrinale, perdendo completamente di vista la sostanza pratica del problema che ho descritto.
Quando ho scritto "giocati la carta del possesso dell'immobile", mi riferivo ovviamente alla situazione di fatto e all'effettiva disponibilità materiale del bene quello che, nel linguaggio comune e nella prassi degli affitti, viene chiamato "avere le chiavi in mano". Non stavo scrivendo un trattato di diritto reale, ma dando un consiglio pratico a qualcuno che rischia di essere truffato.
Il succo del mio discorso, che la tua precisazione non intacca minimamente, rimane valido e anzi è rafforzato dalla legge:
- Il diritto di ritenzione (art. 2756 c.c.) del conduttore che ha anticipato somme (caparra, mensilità) è una protezione potentissima. Se hai già pagato e ti trovi nell'immobile, il locatore non può semplicemente sloggiarti.
- La detenzione qualificata del conduttore è tutelata contro gli atti di autonomia privata del locatore (art. 1594 c.c.). Cambiare la serratura per impedirti l'accesso, dopo averti consegnato le chiavi, configurerebbe una violazione palese del rapporto e ti darebbe ottime ragioni per agire in giudizio.
- Il vero problema, come ho spiegato, è l'assenza di un contratto registrato. Senza, sei un "fantasma" fiscale, non puoi chiedere la residenza e sei in una posizione di estrema debolezza.
- Bloccare i pagamenti finché non c'è un contratto (levera concreta).
- Usare la sua attuale disponibilità materiale dell'immobile (le "chiavi in tasca") come elemento di forza nella trattativa.
- Mettere il locatore di fronte alla scelta tra formalizzare (bene) o perdere l'affittuario (e gli introiti).
La prossima volta, invece di limitarti a puntualizzare il vocabolario, potresti provare a dire: "Hai ragione nella strategia, ma attenzione: tecnicamente si chiama 'detenzione'. E proprio per rafforzare la tua posizione, ricorda che l'articolo 2756 del codice civile ti dà il diritto di...". Così aggiungi valore, invece di farti bello con una correzione fine a se stessa.