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Leggo ora la risposta all'interpello 282 del 19 luglio 2019 , le cui conclusioni recitano:

Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso di specie, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento

Ho letto superficialmente il testo della risposta, ma mi pare che citi ben note circolari e disposizioni.

Ma non mi pare si possa evincere che se non detenuto, solo per un breve periodo dell'anno, non si possa più usufruire delle detrazioni.

Capisco che non sarebbe chiaro come comportarsi, ma questa mi sembra una estensione arbitraria del dettato normativo.

Logico sarebbe rapportare la quota annuale al periodo di detenzione diretta rispetto all'anno fiscale.
 
Ma non mi pare si possa evincere che se non detenuto, solo per un breve periodo dell'anno, non si possa più usufruire delle detrazioni.

E' scritto chiaramente in conclusione.

Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso di specie, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.
 
Traduzione: se affitti l'immobile anche per 1 solo giorno dell'anno, perdi L'INTERA QUOTA DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, fermo restando che dall'anno successivo puoi continuare a recuperare, purché NON SIA LOCATO PER NEANCHE 1 GIORNO.
 
Purtroppo ora che è stata data ufficialmente questa risposta numero 282 dell'anno 2019, non c'è ambiguità ed è ben chiaro come comportarsi.
 
Purtroppo ora che è stata data ufficialmente questa risposta numero 282 dell'anno 2019, non c'è ambiguità ed è ben chiaro come comportarsi.
Anche qui, non esattamente.

Intanto l'interpello, finchè non cambia la normativa, vincola solo la amministrazione finanziaria, nei confronti dell'interpellante. Non vincola né l'interpellante, né gli altri contribuenti, e forse nemmeno la Agenzia delle Entrate nei confronti di terzi.

Vero è che il nuovo direttore della Agenzia delle Entrate ha deciso di rendere pubblici gli interpelli, al pari delle circolari, provvedimenti e risoluzioni, ma non mi risulta sia cambiata la legge.

Certo che è improbabile una diversa interpretazione da parte della direzione Agenzia delle Entrate, ma nessuno di questi documenti di prassi vincola le varie direzioni regionali.

Il punto è un altro: dove sta scritta la fonte di questa conclusione?
I riferimenti indirizzano solo sempre delle circolari: ma il testo di legge che dice?
A me sembra che al solito Agenzia delle Entrate fa una interpretazione restrittiva. Del tipo alloggio preso da società a scopo residenziale per propri dipendenti: la legge specifica solo lo stato del locatore, non del conduttore, e la Agenzia delle Entrate ha già ricevuto 3 o più sentenze a sfavore della propria interpretazione. Il guaio è che non tutti si imbarcano in una causa di principio.
 
A me pare evidente che se l'erede affitta l'immobile anche per pochi giorni all'anno, in quell'anno perde il diritto alla detrazione.

E' molto chiaro questo passaggio, che spiega cosa si intende per "detenzione materiale e diretta del bene":
sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.

E' ovvio che in caso di locazione breve (la cui durata minima potrebbe essere di una settimana, o di un weekend) in quel breve periodo l'erede non può disporre liberamente dell'immobile.
Per disporre liberamente si intende poterlo usare, in modo abituale o saltuario, anche senza dimora e senza residenza.
 
Forse il segreto consiste nel tenere la detenzione dell'immobile ereditato, locandolo solo in parte. In questo caso se io affitto 3 stanze su 4 e la quarta stanza la tengo per me, secondo voi si potrebbe dire che non ho mai perso la detenzione dell'immobile ereditato? E che quindi posso fruire della detrazione al 100% nell'anno in esame?
 
@uva: Certamente il passaggio è chiaro. Ma è preso da una circolare: cosa dice la legge?

(La circolare non è documento impegnativo, nemmeno per la Agenzia delle Entrate....)
 
Forse il segreto consiste nel tenere la detenzione dell'immobile ereditato, locandolo solo in parte. In questo caso se io affitto 3 stanze su 4 e la quarta stanza la tengo per me, secondo voi si potrebbe dire che non ho mai perso la detenzione dell'immobile ereditato? E che quindi posso fruire della detrazione al 100% nell'anno in esame?
Ecco: altra situazione particolare. E questa come la mettiamo?

Ora io stesso non mi arrampicherei in pratica ai cavilli, ma qui stiamo discutendo sul principio. E mi piacerebbe conoscere se il principio originario contempla la interpretazione data. Non sarebbe la prima volta che le circolari sono scritte da Agenzia delle Entrate pro domo sua.
 
cosa dice la legge?
E' scritto a pag. 2 cosa dice la legge (e si specificano gli articoli interessati, che sottolineo):

L’articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Il medesimo articolo, al secondo periodo del comma 8, prevede che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

L'interpretazione di cosa s'intende per "detenzione materiale e diretta del bene" è quella che ho citato in corsivo nel post n. #6.

Secondo me è restrittiva ma corretta.
Esempio: io (erede) affitto per un weekend l'appartamento che ho ereditato.
Poi mi rendo conto che il quel weekend avrei voluto o dovuto andarci a stare io. Ma non posso andarci perché non ho (più) la detenzione materiale e diretta di quella casa.
 

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