Si può cedere il diritti d'uso:
Dispositivo dell'art. 1021 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (Artt. 978-1026) → Capo II - Dell'uso e dell'abitazione
Chi ha il diritto d'uso di una cosa [540] può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (1) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [1023] (2). I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto (3).
Note
(1) È importante specificare che i frutti spettanti all'usuario sono (a differenza di quanto avviene per l'usufruttuario) soltanto quelli destinati al consumo materiale e diretto: tali non possono perciò considerarsi i frutti civili e quelli che consistono comunque in denaro, poiché quest'ultimo non è idoneo alla soddisfazione diretta di un bisogno, essendo a tal fine necessario che esso venga scambiato con altri beni.
(2) Si noti che del diritto d'uso può anche essere intestataria una persona giuridica [v. Libro I, Titolo II], in quanto la facoltà di servirsi della cosa non implica necessariamente la soddisfazione di bisogni di carattere individuale (es.: alimentari). Tuttavia, l'ente che ha in uso una cosa fruttifera non può raccogliere i frutti naturali, non avendo bisogni personali che possono venire soddisfatti con essi.
(3) L'uso può nascere per testamento [v. 587], per contratto (il caso più frequente è quello di una donazione dell'uso o di una riserva dell'uso nella donazione di proprietà) o per usucapione [v. Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sez. III], ma si deve escludere un possesso valido ai fini dell'usucapione, se l'attività svolta non corrisponda all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, come nel caso (studiato dalla giurisprudenza) di uso di mezzi pubblicitari su di un muro altrui volto esclusivamente ad incrementare la vendita dei prodotti o la diffusione dei servizi di un complesso aziendale.
Il diritto di abitazione, così come quello d’uso, ha le sue origini nell'usus domus del diritto romano classico ed ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (in termini Cassazione civile , sez. II, 21 maggio 1990 , n. 4562).
saluti
jerry48