Paul McCarteney

Nuovo Iscritto
buonasera,io abito a Galliate vicino a Novara e quindi in Piemonte e vorrei mettere l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa,ora la domanda e':in Piemonte la D.I.A e' obbligatoria o temporaneamente sospesa come da legge nazionale?chi mi puo' aiutare a capire come muovermi? grazie in anticipo a tutti
 

goost0804

Membro Attivo
penso valga per tutto il territorio nazionale pero molti comuni pretendono la D.I.A e sinceramente non sono a conoscenza se il tuo comune la vuole oppure no prova a scrivere a questo indirizzo e sicuramente ti daranno una risposta più precisa
urp@comune.galliate.no.it

Per l'installazione di un impianto solare basta solitamente una Dichiarazione d’Inizio Attività (DIA) redatta da un tecnico. Solo per gli edifici protetti da vincoli urbanistici o paesaggistici ci vuole un'autorizzazione comunale.
DIA non necessaria per impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati
Andando incontro all'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative in tema di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legislativo in Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici del 30.05.2008. Notevole importanza, ai fini di snellire le procedure amministrative e ridurre i tempi di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riveste l'art. 11 comma 3 che recita:

"gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.



"Il provvedimento riguarda, per il momento, solo gli impianti eolici di piccolissima taglia e gli impianti solari termici e fotovoltaici complanari alla superfice della falda che gli ospita, rimangono fuori gli impianti solari poggiati su tetti piani e al suolo e gli impianti eolici con altezza superiore a 5 metri.

Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 11 comma 3 non è più necessaria la D.I.A. che comportava maggiori costi e, nella maggior parte dei casi, obbligava l'utente ad attendere i 30 gg di silenzio assenso per dar avvio ai lavori.


Era un provvedimento atteso da molti operatori del settore che adesso possono contare su tempi di reaizzazione degli impianti notevolmente ridotti e con minori costi da parte dell'utente finale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto