sicuramente ti sbagli si partecipa in percentuale non di tutti i millesimi ma in base alla proiezione verticale della copertura,
scusa io cosa ho sostenuto? Hai citato la sentenza ma l'hai letta?
Ti riporto un brano che conferma la mia espressione:
Come meglio ancora spiegato da Cass. Sez. 2, n. 2821 del 16/07/1976, l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d’Appello di Milano), ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressochè inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’art. 1126 c.c., non avrebbe alcuna pratica applicazione.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Il giudice di rinvio deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto:

In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell’art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d’aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura”.

La Cassazione ha cassato la Sentenza della Corte d'Appello di Milano, con rinvio, perché il condominio aveva ripartito i 2/3 anche tra condomini proprietari di appartamenti non coperti dal lastrico solare riparato solo per il fatto che il lastrico solare fungeva da copertura anche alla parti comuni di tutto l'edificio.
 
Sempre per parlare e avere il piacere di confrontarci e acquisire esperienza, ora voglio capire se si ripartisce la spesa solo per coloro che sono sotto la proiezione verticale come dice la sentenza e asserisco io, la spesa grava solo su la postante e non su tutti i proprietari dei BOX come mi sembra di aver capito dal tuo scritto. poi agiungo, se la copa e del proprietario del giardino che non ha fatto la manutenzione perché io che sto sotto devo subire le conseguenze? nel mio condominio quando il tetto ha dato problemi di infiltrazioni chi stava sotto al tetto è stato risarcito dal conodminio ( gli è stato ridipinto il sottotetto e le pareti macchiate ) oltre a contribuire anche lui alla riparazione ovviamente
 
Tu avevi detto “si partecipa alle spesse con tutti i propri millesimi.”
sì ma mi stavo riferendo ai condomini che giacciono sotto la proiezione verticale della copertura.
intervento n. 14
si applica il 1126 del c.c. che prevede 1/3 della spesa a carico del proprietario della parte superiore della terrazza a livello (condominio) e 2/3 tra tutti i proprietari che giacciono sotto la copertura del solaio, anche se solo parzialmente e non tutta la proprietà.
intervento n. 20
perché così dice il 1126 del c.c. per le terrazze a livello e per le coperture piane degli edifici. Basta una stanza che giace sotto la proiezione verticale della copertura e si partecipa alle spesse con tutti i propri millesimi.
quindi se un condomino si trova con una sola stanza sotto la proiezione della copertura partecipa con TUTTI I SUOI MILLESIMI.
 
sì ma mi stavo riferendo ai condomini che giacciono sotto la proiezione verticale della copertura.
intervento n. 14

intervento n. 20

quindi se un condomino si trova con una sola stanza sotto la proiezione della copertura partecipa con TUTTI I SUOI MILLESIMI.


Non è la Cassazione ma…
“Secondo la Corte d'Appello di Genova, il proprietario dell'immobile coperto solo parzialmente dal lastrico solare partecipa alla sua manutenzione in misura proporzionale alla copertura che lo stesso fornisce all'abitazione sottostante.”
Fonte: https://www.condominioweb.com/lunit...in-parte-dal-lastrico-solare-partecipa.17178?
 
Non è la Cassazione
mi sembra che sia una delle poche sentenze della Corte d'appello che contraddice il giudizio della Corte di Primo Grado. Sarà un bel match. Anche perché secondo me costringerà il condominio ad incaricare un tecnico per redigere una tabella millesimale ad hoc per la suddivisione della spesa.
 

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