La miglior soluzione è quella di installare in ambedue le utenze i sottocontatori, peraltro prevista dal DPCM del 4.3.96, e l'eventuale eccedenza diversa dalla somma dei due, secondo il mio parere, andrà divisa con lo stesso criterio proporzionale delle letture dei sottocontatori, p.es. (numeri a caso), il primo consuma 5 mq, il 2° 10 mq, la lettura finale del contatore dell'ente erogatore da 18 mq (3 mq in più), il primo pagherà 1 mq, il secondo che ha consumato il doppio del 1°, pagherà la differenza, ovvero 2 mq.
D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)
8.2.8. Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.