uva

Membro Storico
Proprietario Casa
circa le notifiche ai morosi e in caso di notifiche internazionali
Forse questo non è un problema.
Generalmente nei contratti di locazione vi è una clausola che recita:
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.

Quindi se l'avvocato del locatore invia l'atto di intimazione di sfratto all'indirizzo dell'immobile locato, penso che la notifica sia regolare.
Se l'inquilino non la ritira (perché è assente, si trova all'estero, ecc) può anche essere un vantaggio per il locatore: l'intimato non si presenterà in udienza e il giudice convaliderà subito lo sfratto. Senza concedere il termine di grazia, che ormai è una prassi negli sfratti per morosità.

A parte tutto ciò, è vero che le pratiche legali sono costose e comportano tempi lunghi. Per cui è sempre meglio cercare una soluzione stragiudiziale.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
@Jaime potrebbe fare un controllo in anagrafe per verificare se il suo inquilino e familiari risultano residenti nell'appartamento locato, o se l'hanno già spostata altrove.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi dispiace Uva ma quella clausola e la clausola dell'Albo comunale sono poco gradite ai giudici. Loro pretendono che l'inquilino la prenda in mano magari con l'ufficiale giudiziario o il postino che registrano la scena. Ironia a parte i giudici sono molto fiscali sulle notifiche agli inquilini.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
quella clausola e la clausola dell'Albo comunale sono poco gradite ai giudici.

A me risulta che la notifica all'indirizzo dell'immobile locato è regolare, anche se l'inquilino ha spostato la residenza altrove.
In particolare, la notifica deve essere effettuata ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e non dell'art. 141.

Ho letto questa spiegazione:
se il conduttore ha indicato nel contratto di locazione il proprio domicilio come luogo di notifica degli atti, la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita presso tale domicilio ai sensi dell'art. 137 del c.p.c. e ss. poichè il divieto di cui alla norma in esame si riferisce solamente al domicilio eletto.

tratta da qui:
Art. 660 codice di procedura civile - Forma dell'intimazione - Brocardi.it
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Io ho trovato questo sito molto dettagliato:
Art. 5 - Il Procedimento di notifica secondo il Codice di Procedura Civile
Art. 140
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
 

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