il testamento fatto presso un notaio se non è pubblicato ma l'ha semplicemente conservato il notaio?
Se si intende il testamento olografo depositato presso un notaio, rimane sempre un testamento olografo. Quindi alla morte del depositante, chiunque sia a conoscenza del luogo in cui trovasi la scheda testamentaria può recarsi presso il notaio depositario per procedere alla pubblicazione del testamento.
Se invece si intende il testamento pubblico, quindi redatto dal notaio, dopo la morte del testatore non si procede alla pubblicazione (è già "pubblico") ma il testamento pubblico viene passato dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali.
 
Vai alla cancelleria del tribunale, come ti ho già scritto, e potrai visionare di persona il testamento, così da toglierti ogni dubbio.
Nessuno lo verrà a sapere.
Chiedo scusa, ma andando su:
dice che:
«Attenzione: non possono rilasciarsi a soggetti diversi dagli eredi rinuncianti e/o accettanti copie degli atti. Non possono, altresì, rilasciarsi copie dei testamenti»,

quindi, dato che non sarò stato nominato nemmeno nell’eventuale copia farlocca di quel testamento, significa che non ho nemmeno diritto a visionarlo?
Inoltre ad un certo punto testuale è riportata la seguente frase:
«INVIO DI TESTAMENTI E RICHIESTE DI CERTIFICATI VIA PEC

Si comunica che dal 17.06.2024 è attiva la PEC dell'Ufficio
(successioni.tribunale.roma@giustiziacert.it) dove potranno essere inviati solo testamenti e richieste di certificati».

Quindi significa che ora si può richiedere di visionare un testamento anche per posta elettronica certificata? Sìempre che, come scrivevo prima, io abbia diritto a quell’accesso…

«
 
Il testamento non sarebbe stato nullo, ma valido ed efficace. I legittimari avrebbero potuto agire in riduzione per ottenere le quote loro riservate.
Giusto, sono andato a riguardare la e-mail che mi inviò l’avvocato: «All’epoca, se suo fratello avesse disposto integralmente del suo patrimonio in favore di quella che -solo in epoca successiva- sarebbe diventata sua moglie acquisendo un titolo giuridico all’eredità, il testamento sarebbe stato impugnabile per violazione della legittima da parte vostra o dei vostri genitori».
Però non credo proprio anche da parte mia… Va be’..,
Comunque in tutto ciò mi ha contattato il secondo avvocato dicendo che è da svariati giorni che sta tentando di mettersi in contatto telefonico con me per definire la questione. Quasi quasi provo per e-mail a spiegargli che ho saputo che la quota disponibile, quanta essa sia e quali siano i beni, è rilevata sui beni alla morte e non quando venne scritto il testamento e vediamo se è cosa mi risponde (dato che, a differenza del primo avvocato, questo s’era mostrato molto sicuro sulla questione…).
 
Vai alla Cancelleria del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e potrò prendere visione del testamento, se pubblicato.

Se non è stato pubblicato, non possono essere applicate le indicazioni contenute.
Mi pare inverosimile che non l’abbia pubblicato; devi verificare , se vuoi toglierti i dubbi.
Purtroppo non è così semplice la questione.
Ho contattato la grafologa a cui mi ero preventivamente rivolto prima di ricevere il file pdf del testamento di mio fratello da parte di mia cognata (con già, prima ancora di riceverlo, l’assoluta convinzione che fosse tarocco) chiedendoLe se poteva effettuare una verifica di quel testamento presso la Cancelleria del Tribunale di Roma e lei testualmente così mi ha risposto:
«… i testamenti si pubblicano dai notai non in tribunale, se il testamento è depositato in tribunale vuol dire che c"e" in atto già un provvedimento di disconoscimento. Ma in generale vengono depositati dai notai ,e le verifiche sull'autenticita' vengono disposte da un giudice ed affidate ad un ctu nel civile o ad un perito nel penale.
Per analizzare il testamento devo essere nominata come Ctp dal suo legale, e quando il giudice disporrà eventuali verifiche potrò visionarlo con il CTU nominato dal giudice durante le operazioni peritali.
Se è depositato in tribunale deve verificarlo il suo legale non io.
Ma ripeto deve essere iniziato un procedimento di disconoscimento da lei tramite il suo legale, solo dopo la nomina del Ctu posso fare la verifica dal notaio o presso l'ufficio del Ctu durante le operazioni peritali che deve fissare lui.
Se vuole procedere deve farmi contattare dal suo legale, sarebbe diverso se avesse lei in custodia il testamento».

Quindi, se ho ben capito, si deve prima (ad occhi chiusi) intraprendere un’azione di disconoscimento di quel testamento e poi, agendo legalmente, si potrà accedere alla visione dello stesso per verificarne la sua natura (ossia per verificare se la grafia coincide con quella del file pdf che mi ha inoltrato mia cognata -perché magari quello che ha in mano lei potrebbe essere solo la fotocopia di un testamento vecchio-, se quella scrittura risale davvero al 2008 e non invece ricopiata nel 2024, se non è stata artefatta, rielaborata in un qualsiasi altro modo…).
Praticamente dovrei quindi prima dichiarare “guerra” a mia cognata contestando la validità di quel testamento, senza preventivamente sapere però se il mio sospetto sia giusto oppure no:. Se è così è un bel macello: ci si deve affidare alle sole impressioni, sensazioni per obiettare la validità di quel testamento‼️‼️‼️

P.S.
Ovviamente, come scritto precedentemente, avevo anche inviato una pec sperando di poterlo ricevere in forma telematica, ma non si sono degnati neppure di rispondermi…
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top