Come sopra ben chiarito visto che il minore non ha capacità giuridica devono intervenire all'atto i genitori che hanno (in genere ) la patria potestà e come tali rappresentano il minore nel ricevimento dell'atto di donazione previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale competente rispetto alla residenza. Per far questo dovranno inoltrare un ricorso a tale Giudice Tutelare, nel quale illustreranno dettagliatamente l'operazione che verrà svolta, chiedendo l'autorizzazione ad accettare la donazione dell'immobile per conto del figlio minore.
In caso affermativo, verrà ritirata l'autorizzazione del giudice ed entrambi i genitori sottoscriveranno l'atto notarile di donazione di immobile e contestuale accettazione della stessa per conto del minore.
Però il G. potrebbe sollevare obiezioni: se il nonno ha eredi leggittimari diretti (moglie e figli) e non ci fossero altri immobili o beni mobili (titoli, denaro, ecc.), una donazione al nipote potrebbe essere impugnata per lesione di legittima da parte di qualche erede.
Recenti disposizioni di legge hanno portato a 20 anni il termine per la impugnazione delle donazioni.
E seppure il giudice tutelare autorizzasse l'accettazione della donazione, c'è anche da tener presente che in caso di eventuale vendita di quell'immobile prima del compimento della maggiore età da parte del minore, la trafila sarebbe la stessa: ricorso al giudice tutelare per richiedere autorizzazione alla vendita, ecc. ecc., e il ricavato di quella eventuale vendita - se autorizzata dal giudice - verrebbe destinato dal giudice al mantenimento dello stesso minore.