santipie

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Salve , mi sono appena iscritto al forum per porre il seguente quesito e sperando che qualche esperto, gentilmente mi risponda . Sono coproprietario con mia madre di una casetta singola da ristrutturare lasciataci in eredita' da mio papa' (preciso che sono figlio unico) che e' morto nell'Aprile del 2007 (successione legittima) , nel frattempo io ho cambiato un paio di residenze fino a quella attuale che e' la stessa di mia madre. A Marzo di questanno mi vedo recapitare una lettera semplice scritta a Marzo 2010 da Equitalia indirizzata al
mio vecchio indirizzo dove abitavo almeno 7-8 anni fa ; il contenuto dice che hanno iscritto ipoteca e che successivamente avrebbero provveduto al pignoramento e all'espropriazione coatta.La lettera l'ho portata immediatamente ad un commercialista, il quale mi ha detto che non c'e' piu' possibilita' di fare ricorso causa la data della lettera(ma io l'ho ricevuta a Marzo 2011), l'unica cosa da fare e' quella di cercare di vendere al piu' presto l'immobile e soddisfare la richiesta di Equitalia . Premetto che il suddetto commercialista a fatto alcune visure e la richiesta del fisco si aggira intorno ai 90.000,00 l'immobile in toto dal punto di vista commerciale (con la crisi che c'e' e' stato valutato intorno ai 320.000,00 euro)ed e' stato gia' messo in vendita in diverse agenzie da Marzo c.a. ma non si e' fatto ancora avanti nessuno per l'acquisto.Premetto anche che l'immobile si trova in Toscana ed io sono residente in Liguria. Le mie domande sono le seguenti: e' possibile che una lettera semplice (con un contenuto cosi' importante) che gira x l'Italia da un anno possa essere di efficacia ed io non abbia nessun potere per oppormi o transare delle dilazioni o annullare l'efficacia di tale contenuto.Mia madre non ha ricevuto nessuna comunicazione, quindi presumo che l'asta riguarederebbe solo la mia parte d'immobile cioe' 1/2 della casa , se e' cosi' sara difficile che possa essere aggiudicata xche' mia madre non ha intenzione di vendere (a meno che l'offerta non sia congrua al valore commerciale). Equitalia puo' impossessarsi anche delle meta' di mia madre.Oltre a questa vicenda che e' la piu' importante, mi vedo recapitare sempre da Equitalia circa due mesi fa un' altra notifica di pagamento, contenente tra le atre cose ben 8.500,00 euro di canone abbonamento tv (uso domestico, non per locali pubblici) .Non so piu' racapezzarmi su nulla oramai !!! Per questo chiedo gentilmente delle spiegazioni ed eventualmente se esiste uno studio legale dove possa recarmi (io sono della provincia di La/Spezia) affinche' possa far valere i miei diritti di cittadino .Ringraziando anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi cordialmente saluto.
santipie
 
La situazione che hai descritto è comune a quella di tanti, a causa dell'eccesso di potere riconosciuto ad Equitalia.
Tu, comunque a prescindere dalle notificazioni, eri consapevole di avere cumulato questo consistente debito con gli enti pubblici, pertanto avresti dovuto cercare una forma di rateizzazione, cosa che puoi fare ancora, anche se le rate in relazione al debito saranno elevate, e probabilmente non sostenibili.
Equitalia, a differenza delle normali procedure di esecuzione immobiliare, il bene lo svende in quanto non incarica un CTU ma opera un calcolo sulla rendita catastale, quindi fai molta attenzione.
Avresti potuto rinunciare all'eredità a favore di tua madre, ma questa oramai è storia passata.
Equitalia può solo agire sulla tua quota di comproprietà.
Ove ci fossero eventuali irregolarità di notifica potresti o avresti potuto impugnarle.
 
Grazie della risposta, ovviamente ero consapevole xche' il mio vecchio commercialista quando era il momento chiedeva la proroga delle tasse da pagare quello che ho avuto fino a pochi mesi fa non ha fatto cio' per cui si e' venuta a creare questa situazione. infatti con il senno di poi avrei fatto bene a rinunciare alla mia parte di eredita'. Esiste pero' da un notaio un testamento fatto da mio padre in cui tutti i beni, dopo la sua morte, sarebbero passati a mia madre , ma tale testamento, in comune accordo con mia madre stessa, abbiamo preferito non renderlo pubblico. Ora, a distanza di tempo, si potrebbe impugnare o quanto meno mia madre potrebbe farlo valere???? Anche se le aste vanno deserte Equitalia non puo' agire sulla proprieta' di mia madre??? Grazie molte delle risposte chiare, se poi gentilmente tu potresti dirmi in via privata (non nel forum) dove potrei rivolgermi, anche a Firenze, perche' il tutto e' partito da li', in quanto fino al 2007 ero residente in provincia di Firenze te ne sarei grato; xche' porterei il mio fascicolo e incaricherei uno studio legale per affrontare tutta la mia problematica, grazie . Siccome sono un membro nuovo non mi e' ancora permesso scrivere direttamente alla tua e-mail o mettere la mia. Per il momento ti ringrazio scusa del disturbo e attendo altra gradita e-mail ciao . Se hai conoscenza di studi che possono aiutarmi mi affido a te quale membro vip per farmi sapere cio' grazie santipie
 
In relazione alla prima risposta, ovvero se oggi far valere il testamento, ti devo rispondere di no, in quanto tua madre, consapevole dell'esistenza di esso, ha manifestato una chiara volontà di "rinuncia" a farlo valere.
Il 50% di proprietà di tua madre non può essere intaccato da Equitalia.
Dimmi il bene immobile dovìè collocato in Tiscana.
Le possibili soluzioni sono 3.
Ne parleremo in privato.
 
Ove opterai, dopo il nostro colloquio in privato che avverrà domani, per la soluzione della vendita si potrebbe occupare jorgin, un membro del forum, agente immobiliare molto affidatto ed esperto.
A domani.
 
Ciao , come facciamo per colloquio in privato con te se non abbiamo appuntamento??? mi contatti tu , anche xche' ci sono altri aspetti al di la' dell'immobile, che vorrei sottoporre all'attenzione di un professionista esperto sempre riguardanti Equitalia. Ora esco e potro' essere presente nel pmeriggio verso le 17 ciao grazie santipie
 
Secondo me stai un pò perdemdo tempo.
Innanzitutto perchè hai affidato al tuo commercialista una questione che forse avrebbe bisogno di essere trattata da un buon avvocato e, ti garantisco, molti avvocati con i ricorsi contro Equitalia o chi per essa, vanno a nozze.
Non è poi vero che le aste presso Equitalia vadano deserte.
A volte si arriva fino al quarto incanto ed allora, visti i ribassi, anche le quote possono essere allettanti.
Non è poi vero che le vendite di Equitalia siano fatte a prezzi irrisori. Questo accadeva fino a motà dell'anno scorso; poi la legge è cambiata.
A volte è conveniente, per chi vuole speculare, acquistare le quote indivise.
In tal modo, infatti, mettono in difficoltà il comproprietario chiedendogli l'affitto della metà occupata ed iniziando una causa di divisione della proprietà comune.
Ascoltami! Recati da un buon avvocato.
 
Queso è il criterio di stima che segue Equitalia:
ART. 76 DPR. 602/1973

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della
cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza
che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%
Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96
Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue:
unità immobiliari classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella
misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.
Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.
Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto
2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i
moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente
disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 168/2004.
in sintesi
categoria consist. rendita coeff aumentato
A (escluso A/10) numero vani rendita aumentata del 5% 100 10% prima casa e 20% altro
A/10 numero vani rendita aumentata del 5% 50 20%
B metri cubi rendita aumentata del 5% 100 20%
C (escluso C1) metri quadri rendita aumentata del 5% 100 10% pertinenza prima casa e 20% altro
C1 metri quadri rendita aumentata del 5% 34 20%
D non da imprese rendita aumentata del 5% 50 20%

Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375

Il problema di Santepie, a prescindere dalla valutazione tecnica su eventuali vizi di notifiche, essendo cointestatario del bene immobile, ed essendo debitore, da esso stesso riconosciuto, di € 90.000,00, come anticipato ha 3 soluzioni davanti:
1) concordare il dilazionamento rateizzato: il problema sono le rate da pagare in quanto anche ove ootenga una dilazione di 3 anni, la rata mensile equivale a € 2.500,00; difficilmente sostenibile.
2) Cercare di vendere l'immoile, prima del pignoramento in modo da saldare Equitalia, ed evitare così di farsi "bacchettare" ad un prezzo irrisorio la sua quota di comproprietà. (vedi il criterio da essa adottato per la stima degli immobili).
3) riacquistare a mezzo sua madre la quota di comproprietà posta all'asta, al prezzo "irrisorio" rispetto a quello di mercato.
Altre strade perseguibili non ci sono!
 
Salve, ancora 1000 e grazie delle esaurienti spiegazioni, infatti l'immobile e' gia' stato posto in vendita' da qualche mese ma con la crisi, pur essendo la posizione e l'immobile stesso di buon interesse (infatti tutte le agenzie lo hanno valutato sopra ai 300.000,00 euro) non ci sono state richieste neanche di visione della casa.La terza opzione di raflomb non mi dispiace ma a me come ho gia' detto vorrei trovare ( come dice anche l'amica Cinzia) un avvocato a cui consegnare il mio fascicolo che oltre questo fatto contiene altre "crocifissioni" da parte di Equitalia . L'avvocato in cosa deve essere specializzato affinche'io possa cercarlo??? A meno che non ci sia un avv. qui nel forum abbastanza vicino che posso raggiungerlo di persona ,fatemi sapere cortesemente,grazie.Infine ,perdonatemi, ma non riesco ad interpretare il contenuto delle ultime righe dell'amica Cinzia potete chiarirmele meglio??? Premetto che l'immobile non e' abitabile se non prima della ristrutturazione. Grazie ancora attendo gradite informazioni saluti santipie. Se raflomb e' in grado di occuparsi della cosa essendo abbastanza vicino e possiede uno studio con tale specializzazione si puo' vedere un appuntamento.
 

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