arciera

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia


5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia


5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
Devi sapere che la direttiva Europea in oggetto è stata sostituita da altre, e che poi ogni Regione partendo dal 192/2005 e dal 311/2006 ha elaborato poi le proprie leggi e di metodi di calcolo. per quanto riguarda i calcoli c'è sia il "metodo nazionale" sia il "metodo regionale...Piemonte e Lombardia 2 regioni vicine fanno già 2 calcoli differenti per l'APE (tanto per dirtene una) ma non sono le sole.
Sull'APE come sull'ACE la cosa più divertente era ed è che l'edificio ha 2 classi energetiche quella regionale e nazionale che non sempre corrispondono, anzi spesso non corrispondono proprio.
Ti puoi trovare l'edificio in classe A regionale ma B nazionale...farà sorridere ma funziona proprio così.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
perchè si prendono in considerazione dei parametri diversi ?
Perché ogni Regione come sempre vuol avere l'ultima parola sul censimento "energetico di un immobile", ma non solo il Certificatore del Piemonte o della Lombardia (e di altre regioni) per accreditarsi in altre Regioni devono accreditarsi (iscriversi a pagamento negli albi regionali dei Certificatori). Parlavo tempo fa con l'ingegnere che mi certifica gli immobili e mi spiegava un po' come funziona...
 

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