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Il condominio in cui abito è formato da tre corpi lotti A), B) e C) di diversa grandezza ma consecutivi ed ininterrotti tra loro. I millesimi generali di proprietà di tutti e tre i lotti assommano a 1.000: lotto A mill. 367, lotto B mill. 240 e lotto C mill.393, mentre i millesimi del lotto sono mille per ogni singolo lotto. Il tecnico che ha contabilizzato la spesa per i lavori alla facciata condominiale di tutti e tre i lotti, ha attribuito la spesa ad ogni singolo lotto in proporzione alla loro grandezza. L'assemblea condominiale ha approvato tale ripartizione di spesa, specificando: la spesa per il lotto A € 184.000,00, la spesa per il lotto B € 75.000,00 e la spesa per il lotto C € 186.000,00. L'Amministratore nel ripartire tale somma ha suddiviso la spesa per millesimi del lotto e non per millesimi di proprietà come prevede l'art. 1123 c.p.c. e l'art. 6 del Regolamento contrattuale del Condominio, essendo la facciata un bene condominiale. Chiedo a codesto spett/le Forum: è corretto il metodo usato dall'amministratore? se non è corretto come mi devo comportare? Nel ringraziare porgo distinti saluti. Cesare Santoli
 
Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

L'art. 1123 c.c., sopra testualmente riportato, indica come criterio ordinario di riparto quello che lei afferma, misura proporzionale al valore di proprietà, ma aggiunge salvo diversa convenzione.
Inoltre, visto che lei cita l'art. 6 del regolamento contrattuale, che non ci è dato conoscere, affinchè si possa offrire un parere obiettivo nel merito di quanto richiesto occorre che lei comunichi testualmente il predetto art. 6, nonchè valuti il criterio di ripartizione adottato convenzionalmente nelle tabelle millesimali alla voce "lavori di facciata."
 

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