Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Legge Regionale approvata dal consiglio regionale con provvedimento n. 114/7 del 4.11.2003
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Abruzzo, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell'amministratore di condominio e di immobili riveste a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei conduttori degli immobili medesimi, al fine di garantire ed attestare la professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola o associata, l'attività di amministratore di condominio e di immobili, istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.
Art. 2 - Istituzione del Registro regionale e provinciale degli amministratori di condominio e di immobili
1. E' istituito presso la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Servizio Bilancio, l'Ufficio per il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili di seguito denominato registro. Esso è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province della Regione.
2. Hanno titolo a chiedere l'iscrizione al registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. La mancata iscrizione al registro regionale preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore.
Art. 3 - Iscrizione al Registro e requisiti
1. L'iscrizione al registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato ed è disposta con determinazione del dirigente responsabile della competente struttura regionale, previo accertamento dei requisiti.
2. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;
b) godimento dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio;
d) aver conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado;
e) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
f) aver superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 4.
3. Con la medesima procedura, di cui al comma 1, sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e di cancellazione.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati non oltre 180 giorni dalla domanda presentata ai sensi del comma 1 e devono essere motivati e comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato.
Art. 4 - Esame di abilitazione
1. L'iscrizione al registro è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.
2. L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno biennale, dal dirigente responsabile della competente struttura regionale e consta di una prova scritta e di due orali.
3. Coloro che sono già iscritti in ordine a collegi professionali affini sono esentati dall'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione e sono automaticamente iscritti a presentazione di domanda, se dimostrano di svolgere, già alla data della presente legge, la professione di amministratore di condominio.
Art. 5 - Struttura dell'Assemblea degli amministratori
1. In seguito all'iscrizione nel registro degli amministratori di condominio e di immobili si procede alla elezione di un presidente regionale degli amministratori e di un vice presidente, scelti tra gli iscritti nell'albo regionale.
2. Al fine di garantire una maggiore collegialità territoriale il vice presidente viene eletto a rotazione tra gli iscritti nelle sezioni provinciali con l'esclusione di quella di appartenenza del Presidente.
3. Di competenza del presidente è la nomina di un segretario e di un tesoriere. 4. I componenti dell'Assemblea degli amministratori restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
5. Il procedimento, le sanzioni disciplinari, le norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore immobiliare trovano disciplina in un apposito regolamento di esecuzione che sarà approvato successivamente.
Art. 6 - Funzioni dell'Assemblea degli amministratori
1. Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell'Assemblea.
2. I compensi degli amministratori e le spese di gestione sono finanziati attraverso la costituzione di un fondo di garanzia e di assicurazione per gli stessi amministratori e per i condomini.
3. Il fondo è costituito dalle quote versate annualmente dagli iscritti nel registro regionale.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. :applauso: :applauso: :applauso: :applauso:
 

casa.gi

Nuovo Iscritto
Buongiorno.

Io sono un agente immobiliare che da tempo esercita anche la professione di amministratore condominiale. Volevo sapere se quando anche le altre regioni si adegueranno (perchè succederà!) ci costringeranno a scegliere se fare l'amministratore o il mediatore. :?
Grazie

Giulia Bruno
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Ciao Giulio,Non c’è dubbio sul fatto che l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore condominiale hanno diversi interessi comuni. Per esempio si assomigliano molto nel campo della gestione di abitazioni o edifici in locazione, attività esercitata comunemente da entrambi i professionisti. Inoltre l’amministratore condominiale è spesso facilitato grazie al suo ruolo, nell’avere informazioni in merito a immobili che devono essere messi in vendita o in locazione. Non a caso è piuttosto comune che esistano persone o società che si dedicano ad entrambi i campi di attività. E’ quindi probabile molti mediatori e molti amministratori non vedano di buon occhio che ci si pronunci per l’incompatibilità.
;) :)
 

casa.gi

Nuovo Iscritto
Ritengo comunque che se una persona fa il suo mestiere con professionalità, cercando di fare del suo meglio per i clienti, non esiste l'incompatibilità. Per lo meno nel mio caso non ho alcun interesse ad agevolare un cliente piuttosto che l'altro anche perchè il venditore il più delle volte si sposta in un altro stabile sempre in paese e il secondo diventa un inquilino e quindi se lo tratto male mi bussa alla porta tutti i giorni. La mia filosofia è sempre quella di poter uscire dalla porta e salutare tutti quelli che passano non c'è miglior pubblicità del passaparola. :applauso:

Ciao
GIULIA
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto