rosary

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Salve a tutti,vorrei chiedere la vostra opinione. Mia mamma ha un appartamento che 6 anni fa, ha dato in locazione ad una coppia con due bambini.Alla scadenza dei quattro anni,l'inquilino era in cassa integrazione,e mia mamma decise di fargli un comodato d'uso gratuito,in cambio lui doveva tenere l'appartamento in ordine,svolgere piccoli lavori di manutenzione ecc(poichè lei nn vive nella stessa città). Ora lei vorrebbe andare a vivere lì,e quindi vuole chiedergli di andare via,nel caso si rifiuta,come dovrebbe comportarsi mia mamma?il fatto che ha le due bambine piccole,crea gli stessi "problemi" di un contratto di locazione?cioè che non possono essere mandati via?grazie a tutti un saluto
 
la questione è complessa, e fors e sarebbe il caso di sentire un avvocato; questo perchè col comodato il proprietario può farsi restituire il bene quando vuole (o alla scadenza), ma potrebbe essere un problema il fatto che prima ci fosse una locazione e poi si sia passati ad un comodato (manovra che potrebbe significare "mi paghi in nero"). Ora la legge prevede che il proprietario che affitta in nero vede il suo affitto tramutato in 4+4 con pagamento pari al triplo della rendita catastale, praticamente una miseria e non vorrei che i tuoi inquilini provassero questa mossa.
Ora, per evitare che ci siano problemi credo sia buona cosa avere la dimostrabilità che era un vero comodato, ma...qui entriamo in un campo che sinceramente non è il mio.
Fatti fare una consulenza ben fatta, son soldi ben spesi in questo caso
 
Il contratto di comodato gratuito può essere a tempo indeterminato o a scadenza concordata. Nel primo caso l'appartamento deve essere lasciato libero quando il proprietario lo richiede (per buon senso bisogna lasciare un minimo di tempo per consentire al comodatario di trovare una nuova sistemazione) nel secondo caso bisogna aspettare la scadenza concordata.
Se il comodato è verbale e non avete concordato scadenze dovrebbe intendersi a tempo indeterminato e vale la prima spiegazione. Saluti.
 
Il contratto di comodato gratuito può essere a tempo indeterminato o a scadenza concordata. Nel primo caso l'appartamento deve essere lasciato libero quando il proprietario lo richiede (per buon senso bisogna lasciare un minimo di tempo per consentire al comodatario di trovare una nuova sistemazione) nel secondo caso bisogna aspettare la scadenza concordata.
Se il comodato è verbale e non avete concordato scadenze dovrebbe intendersi a tempo indeterminato e vale la prima spiegazione. Saluti.
Grazie per avermi risposto,il contratto è stato registrato ed è a tempo indeterminato,che si poteva risolvere,a richiesta di una delle parti.Unica cosa,non so se anche con questo contratto potrebbe appoggiarsi sul fatto che hanno due bambini
 
Qualora si dovesse giungere ad una richiesta di sfratto, inoltrata per vie legali, il giudice all'atto dell'udienza potrebbe concedere alla famiglia occupante dei termini di grazia ma non credo che potrebbe applicare alcun criterio di "blocco" dello sfratto previsto invece per alcuni casi di fine locazione.
Ovvio che il comodante deve essere assolutamente "a prova di contestazione" sul fatto di non aver mascherato una locazione con un comodato.
 
No,mia madre non ha preso soldi,si tratta di un vero comodato.Ma,se lui si inventa che pagava,come posso dimostrare il contrario?è la parola sua contro quella di mia madre?e poi dicono di aiutare gli altri...MAI!!
 
Se lui si inventa che pagava può fare la denuncia all'Agenzia delle Entrate la quale non gli chiede nessuna prova, basta la sua parola e la sua firma su un apposito modulo (purtroppo la legge è questa e ce la teniamo).
Però se poi voi fate ricorso alla magistratura e lui non può dimostrare effettivamente di aver pagato producendo testimoni, documenti, ricevute, assegni ecc. rischia una denuncia per falso in atto pubblico.
 
1) Non è detto che il comodatario conosca l'art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs 23 del 14-03-2011 che qui riporto per comodità.

"8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio."


2) Anche se li conosce non è detto che si attivi per fare lo sghetto.
 

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