ealpignano
Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti
l'art. 1102 dice che:
1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
2. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa
La modifica di una parte comune da prato a viale (pedonale largo 2 mt in ghiaia) può considerarsi una miglioria?
Oppure essendo una alterazione della destinazione va deliberato?
Grazie,
l'art. 1102 dice che:
1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
2. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa
La modifica di una parte comune da prato a viale (pedonale largo 2 mt in ghiaia) può considerarsi una miglioria?
Oppure essendo una alterazione della destinazione va deliberato?
Grazie,