Di altro grande interesse la sentenza n. 2641 in data 5 Febbraio 2013 della Suprema Corte di Cassazione con la quale si dispone che non ha diritto alla restituzione dei canoni di locazione il conduttore che non abbia contribuito a ridurre l’entità del danno, poichè in tale circostanza si configura un concorso di colpa del danneggiato.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. V.E. ved. M. e la figlia M.P., premesso di condurre in
locazione un appartamento, sito in (OMISSIS), di proprietà dell'E.., esponevano che a far
data dall'aprile 1997 si erano verificate perdite d'acqua nel bagno dell'appartamento senza che
il locatore, pur avvertito, vi ponesse rimedio con la conseguenza che erano state costrette a
trasferirsi in altro immobile. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'E…alla
restituzione dei canoni di locazione e degli oneri accessori per tutto il periodo in cui non
avevano potuto utilizzare l'immobile (settembre 1997- novembre 2001) nonchè al
risarcimento in loro favore dei danni materiali e morali sofferti.
In esito al giudizio, in cui si
costituiva l'E… eccependo l'estraneità al rapporto di locazione di M.P. e deducendo che
l'abbandono dell'immobile da parte delle ricorrenti avevano reso impossibile l'esecuzione dei
lavori di ripristino dell'immobile, il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione
di M.P., condannava l'E…. al pagamento della somma di Euro 19.606,45, rigettava la
domanda di risarcimento dei danni morali. Avverso tale decisione proponeva appello l'E….,
lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva trascurato la soppressione abusiva di
un altro bagno, originariamente presente nell'appartamento. In esito al giudizio, in cui si
costituivano le appellate proponendo a loro volta appello incidentale in relazione alla
declaratoria di difetto di legittimazione della M. ed al rigetto della domanda di risarcimento
per le spese di trasloco e del trasferimento, la Corte di Appello di Roma con sentenza
depositata in data 31 gennaio 2006 accoglieva l'appello principale, rigettando la domanda
risarcitoria proposta, respingeva l'appello incidentale condannando le appellate principali alle
spese del doppio grado di giudizio. Avverso la detta sentenza M.P., in proprio e nella qualità
di erede della madre, e M.F., nella sola qualità di erede, hanno quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Enpaf.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere portata l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del
ricorso, proposta dal controricorrente sulla base di una sentenza della Corte di Appello di
Roma, la n. 4467/2005, emessa in data 4 novembre 200S, la quale, pronunciando la
risoluzione del contratto tra le parti in causa a far data dal 31 gennaio 1991 per finita
locazione, avrebbe determinato la sopravvenuta inammissibilità della pretesa azionata dai M.
nella presente causa, riguardante la restituzione dei canoni di locazione versati dal 1997 al
2001. Ciò, in quanto - questa, la ragione dell'eccezione - la pretesa azionata sarebbe fondata su
un rapporto di locazione che era venuto meno, come da sentenza non impugnata e pertanto
passata in giudicato.
L'eccezione non ha pregio per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo
luogo, deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè il
giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la
quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di
cancelleria (cfr ex multis Cass. 10623/09). Ed è appena il caso di sottolineare che nella specie
la sentenza della Corte d'appello in atti non risulta corredata del necessario attestato.
Ma vi è di più. Ove anche la sentenza fosse passata in giudicato, la circostanza, ai fini
che interessano la presente controversia, non sarebbe di per sè rilevante ove si consideri che il
conduttore, rimasto nel godimento del bene locato dopo la risoluzione del contratto, non è un
occupante abusivo ma continua ad essere conduttore ed è comunque obbligato in base all'art.
1591 c.c. a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna
dell'immobile.
Esaurito l'esame della questione de qua, passando all'esame delle doglianze, svolte dai
ricorrenti, va osservato che con la prima delle due censure, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
della sentenza, i M. si sono doluti del fatto che la Corte di Appello avrebbe trascurato che il
locatore aveva introdotto nel dibattito processuale de giudizio di appello un nuovo tema di
indagine e di decisione, vale a dire la soppressione abusiva di un secondo bagno, circostanza
che non era stata mai contestata in primo grado.
Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo
dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti hanno lamentato che la
Corte avrebbe omesso l'analisi e l'esplorazione dei documenti depositati già nel giudizio di
primo grado, idonei a dimostrare che gli interventi eseguiti dal sig. M.A., originario
conduttore e marito della sig.ra V., sull'immobile non erano affatto consistiti nell'eliminazione
del secondo bagno ma solamente nella realizzazione di opere interne recepite ed accettate
dall'E…. - con conseguente inesistenza di modifiche abusive - come la demolizione di alcuni
tramezzi, il rifacimento dell'unico bagno, lo spostamento di una porta interna. Inoltre, la
mappa della situazione originaria non dimostrerebbe l'esistenza del secondo bagno al
momento della consegna al dr. M., non essendo stata allegata al contratto nè sottoscritta dal
conduttore.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed
articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi
infondati.
A riguardo, mette conto di premettere che, così come ha rilevato la Corte di merito
nella sentenza impugnata, l'Enpaf già in primo grado ebbe a rappresentare l'esistenza di lavori
illegittimamente effettuati che alteravano lo stato dei luoghi corroborando l'allegazione con la
produzione di una relazione tecnica costituente l'art. 9 del proprio fascicolo di primo grado"
(cfr pag.4 della sentenza impugnata). Ed invero, era rimasto provato (oltre che non contestato)
che il coniuge della sig.ra V. M., già titolare del contratto di locazione, nel quale era
subentrata la donna, aveva apportato sostanziali modifiche dell'appartamento allargando il
salone e sopprimendo uno dei due bagni che servivano l'immobile. La relazione di parte e la
relativa piantina allegata ben rendevano il fatto de quo (cfr pag.3 della sentenza).
La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia con sufficiente chiarezza le
ragioni per le quali le due ragioni di doglianza non meritano di essere accolte. Ed invero, con
riferimento specifico alla prima censura, deve ribadirsi il consolidato principio di questa
Corte, secondo cui di eccezione nuova può parlarsi solo quando essa non abbia nessuna
connessione logica con quanto dedotto in primo grado così da costituire una ragione di
indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare
giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. 7198/97, 5348/01). Inoltre,
non può essere mai considerata nuova, e quindi ritenuta inammissibile, la questione di diritto
prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo o estintivo della
pretesa fatta valere con la domanda avversaria.
Giova aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1227
c.c. distingue l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi
dell'evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo,
in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo,
ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già
verificato. La distinzione non è di poco conto perchè, nella prima ipotesi, contrariamente che
nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del
danneggiato.
Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'ipotesi del concorso di
colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, va esaminata e verificata dal giudice
anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del
danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella
produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste
formulate dalla parte (Cass. n. 529/2011).
Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la valutazione della Corte si è fondata
essenzialmente sulle risultanze probatorie emerse dalla relazione tecnica prodotta dal locatore,
accompagnata dalla relativa piantina. Sulla base; di tali elementi risultava provato - così scrive
la Corte - che il dr. M.A. aveva fatto eseguire i lavori che comportarono l'allargamento del
salone e l'eliminazione di uno dei bagni che servivano l'immobile, il che aveva poi comportato
quell'inagibilità dell'appartamento, che sarebbe stata evitata dalla presenza di un secondo
servizio. Tale circostanza peraltro non era stata contestata da parte degli appellanti.
Ora, a parte l'implicito riferimento della Corte di merito al principio giurisprudenziale,
fondato sull'onere di contestazione specifica, secondo cui la mancata contestazione di un fatto
rappresenta, di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la sua negazione,
deve osservarsi che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti
attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui deve ritenersi preclusa ogni
possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso
l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve
ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella
sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06).
Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile
revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione
in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna
del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. V.E. ved. M. e la figlia M.P., premesso di condurre in
locazione un appartamento, sito in (OMISSIS), di proprietà dell'E.., esponevano che a far
data dall'aprile 1997 si erano verificate perdite d'acqua nel bagno dell'appartamento senza che
il locatore, pur avvertito, vi ponesse rimedio con la conseguenza che erano state costrette a
trasferirsi in altro immobile. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'E…alla
restituzione dei canoni di locazione e degli oneri accessori per tutto il periodo in cui non
avevano potuto utilizzare l'immobile (settembre 1997- novembre 2001) nonchè al
risarcimento in loro favore dei danni materiali e morali sofferti.
In esito al giudizio, in cui si
costituiva l'E… eccependo l'estraneità al rapporto di locazione di M.P. e deducendo che
l'abbandono dell'immobile da parte delle ricorrenti avevano reso impossibile l'esecuzione dei
lavori di ripristino dell'immobile, il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione
di M.P., condannava l'E…. al pagamento della somma di Euro 19.606,45, rigettava la
domanda di risarcimento dei danni morali. Avverso tale decisione proponeva appello l'E….,
lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva trascurato la soppressione abusiva di
un altro bagno, originariamente presente nell'appartamento. In esito al giudizio, in cui si
costituivano le appellate proponendo a loro volta appello incidentale in relazione alla
declaratoria di difetto di legittimazione della M. ed al rigetto della domanda di risarcimento
per le spese di trasloco e del trasferimento, la Corte di Appello di Roma con sentenza
depositata in data 31 gennaio 2006 accoglieva l'appello principale, rigettando la domanda
risarcitoria proposta, respingeva l'appello incidentale condannando le appellate principali alle
spese del doppio grado di giudizio. Avverso la detta sentenza M.P., in proprio e nella qualità
di erede della madre, e M.F., nella sola qualità di erede, hanno quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Enpaf.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere portata l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del
ricorso, proposta dal controricorrente sulla base di una sentenza della Corte di Appello di
Roma, la n. 4467/2005, emessa in data 4 novembre 200S, la quale, pronunciando la
risoluzione del contratto tra le parti in causa a far data dal 31 gennaio 1991 per finita
locazione, avrebbe determinato la sopravvenuta inammissibilità della pretesa azionata dai M.
nella presente causa, riguardante la restituzione dei canoni di locazione versati dal 1997 al
2001. Ciò, in quanto - questa, la ragione dell'eccezione - la pretesa azionata sarebbe fondata su
un rapporto di locazione che era venuto meno, come da sentenza non impugnata e pertanto
passata in giudicato.
L'eccezione non ha pregio per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo
luogo, deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè il
giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la
quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di
cancelleria (cfr ex multis Cass. 10623/09). Ed è appena il caso di sottolineare che nella specie
la sentenza della Corte d'appello in atti non risulta corredata del necessario attestato.
Ma vi è di più. Ove anche la sentenza fosse passata in giudicato, la circostanza, ai fini
che interessano la presente controversia, non sarebbe di per sè rilevante ove si consideri che il
conduttore, rimasto nel godimento del bene locato dopo la risoluzione del contratto, non è un
occupante abusivo ma continua ad essere conduttore ed è comunque obbligato in base all'art.
1591 c.c. a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna
dell'immobile.
Esaurito l'esame della questione de qua, passando all'esame delle doglianze, svolte dai
ricorrenti, va osservato che con la prima delle due censure, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
della sentenza, i M. si sono doluti del fatto che la Corte di Appello avrebbe trascurato che il
locatore aveva introdotto nel dibattito processuale de giudizio di appello un nuovo tema di
indagine e di decisione, vale a dire la soppressione abusiva di un secondo bagno, circostanza
che non era stata mai contestata in primo grado.
Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo
dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti hanno lamentato che la
Corte avrebbe omesso l'analisi e l'esplorazione dei documenti depositati già nel giudizio di
primo grado, idonei a dimostrare che gli interventi eseguiti dal sig. M.A., originario
conduttore e marito della sig.ra V., sull'immobile non erano affatto consistiti nell'eliminazione
del secondo bagno ma solamente nella realizzazione di opere interne recepite ed accettate
dall'E…. - con conseguente inesistenza di modifiche abusive - come la demolizione di alcuni
tramezzi, il rifacimento dell'unico bagno, lo spostamento di una porta interna. Inoltre, la
mappa della situazione originaria non dimostrerebbe l'esistenza del secondo bagno al
momento della consegna al dr. M., non essendo stata allegata al contratto nè sottoscritta dal
conduttore.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed
articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi
infondati.
A riguardo, mette conto di premettere che, così come ha rilevato la Corte di merito
nella sentenza impugnata, l'Enpaf già in primo grado ebbe a rappresentare l'esistenza di lavori
illegittimamente effettuati che alteravano lo stato dei luoghi corroborando l'allegazione con la
produzione di una relazione tecnica costituente l'art. 9 del proprio fascicolo di primo grado"
(cfr pag.4 della sentenza impugnata). Ed invero, era rimasto provato (oltre che non contestato)
che il coniuge della sig.ra V. M., già titolare del contratto di locazione, nel quale era
subentrata la donna, aveva apportato sostanziali modifiche dell'appartamento allargando il
salone e sopprimendo uno dei due bagni che servivano l'immobile. La relazione di parte e la
relativa piantina allegata ben rendevano il fatto de quo (cfr pag.3 della sentenza).
La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia con sufficiente chiarezza le
ragioni per le quali le due ragioni di doglianza non meritano di essere accolte. Ed invero, con
riferimento specifico alla prima censura, deve ribadirsi il consolidato principio di questa
Corte, secondo cui di eccezione nuova può parlarsi solo quando essa non abbia nessuna
connessione logica con quanto dedotto in primo grado così da costituire una ragione di
indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare
giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. 7198/97, 5348/01). Inoltre,
non può essere mai considerata nuova, e quindi ritenuta inammissibile, la questione di diritto
prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo o estintivo della
pretesa fatta valere con la domanda avversaria.
Giova aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1227
c.c. distingue l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi
dell'evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo,
in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo,
ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già
verificato. La distinzione non è di poco conto perchè, nella prima ipotesi, contrariamente che
nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del
danneggiato.
Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'ipotesi del concorso di
colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, va esaminata e verificata dal giudice
anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del
danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella
produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste
formulate dalla parte (Cass. n. 529/2011).
Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la valutazione della Corte si è fondata
essenzialmente sulle risultanze probatorie emerse dalla relazione tecnica prodotta dal locatore,
accompagnata dalla relativa piantina. Sulla base; di tali elementi risultava provato - così scrive
la Corte - che il dr. M.A. aveva fatto eseguire i lavori che comportarono l'allargamento del
salone e l'eliminazione di uno dei bagni che servivano l'immobile, il che aveva poi comportato
quell'inagibilità dell'appartamento, che sarebbe stata evitata dalla presenza di un secondo
servizio. Tale circostanza peraltro non era stata contestata da parte degli appellanti.
Ora, a parte l'implicito riferimento della Corte di merito al principio giurisprudenziale,
fondato sull'onere di contestazione specifica, secondo cui la mancata contestazione di un fatto
rappresenta, di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la sua negazione,
deve osservarsi che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti
attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui deve ritenersi preclusa ogni
possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso
l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve
ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella
sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06).
Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile
revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione
in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna
del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.