Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
Scusa Gatta, ho letto le motivazioni e mi sembra una sentenza molto stremenzita che non spiega i motivi per cui si discosta dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito che invece ritiene necessaria la maggiornaza qualificata anche per l'ipotesi di conferma dell'amministratore, al pari di quelle di nomina e revoca.
 

Gatta

Membro Attivo
Caro Amico,non c'è bisogno che Ti scusi.
Tot capita,tot sententiae.
Ho riportato soltanto un giudicato che,striminzito o meno,proviene sempre da un Giudice.
Il diritto è bello proprio perchè ci consente di riflettere,ragionare e,perchè no,se ne abbiamo le doti,criticare.Personalmente leggo sentenze e dottrina e poi cerco di...tirare le somme con le mie considerazioni,accettabili o no.
Un saluto.

Gatta
 

Antonio De Simone

Membro Ordinario
Professionista
Buongiorno a tutti,
Spero di dare anch'io un pò di contributo, bisogna fare alcune precisazioni.
Per la nomina dell'Amministratore l'art. 1136 al 2° comma stabilisce che c'è bisogno della maggioranza dei Condomini ed almeno la metà più uno dei millesimi ed il 4° comma.precisa le maggioranze per la nomina e la revoca. Con ciò, nelle decisioni condominiali, c'è bisogno sempre della doppia maggioranza, anche se, in seconda convocazione, diminuiscono.
Il codice civile stabilisce all'art. 1129, che il mandato è per un anno ed alla scadenza bisogna approvare la nomina, infatti, per la riconferma, l'art. 1136 non la menziona. ed nelle Assemblea Ordinarie viene preso per tale scopo il 2° comma dell'art.1136, cioè la metà più uno e la maggioranza dei presenti.
La recente sentenza, che ha menzionato Gatta, del Tribunale di Roma,( n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentanza di almeno 334 millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).
Non mi trova d'accordo in quanto la doppia maggioranza cerca di tutelare anche le minoranze, ad esempio un proprietario che ha Mill. 350,00, questi non può decidere per tutti.
Prendo atto della sentenza e mi informerò perchè molto probabilmente in sede di Assemblea non ci sono state delle proposte di nomina (mill.501,00) e non essendoci, il giudice ha ritenuto valida la riconferma dell'amministratore in quanto sarebbe rimasto ugualmente ad interim per mancanza del sostituto.
Questo è un mio modesto parere
 

robertoleto

Nuovo Iscritto
Mi permetto di ricordare che una sentenza non fa legge e che quindi può essere ribaltata. Certo è sempre un indirizzo, ma personalmente lavorando in un ente pubblico, le sentenze le sviscero perche ho visto che per lo stesso caso quasi in contemporanea, due giudici si sono espressi in maniera diversa. Se poi passiamo in appello è tutto da ridiscutere.:domanda:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Personalmente sono d'accordo con la sentenza di Roma ben commentata da Desaimmobiliare . Per cui se fossi un amministratore condominiale mi sentirei di sostenerla . Nei condomini ove ho proprietà ha tenuto anche perchè ritengo che la delibera debba essere impugnata entro 30 gg, cosa che difficilmente il condomino fà ; inoltre alla stessa è seguita un'altra del Tribunale di Bologna (per cui si sta formando una giurisprudenza contraria ). Accodarsi ad un orientamento giurisprudenziale o ad un altro è scelta valutativa di chi la invoca ed è disposto a sostenerla ountando sulla autonima decisionale dei Tribunali ( se cosi' non fosse non si capirebbe come il Tribunale di Roma e Bologna abbiano potuto deliberare "controcorrente").

Diciamo che il " vincolo" ad uniformarsi alle sentenze nasce naturalmente quando una ordinanza o sentenza viene emanata a "sezioni unite" . Tanto è che in tantissimi casi le sezioni unite della Cassazione devono intervenire per ricomporre i vari differenti e talvolta contrapposti orientamenti delle sezioni singole
 

Gatta

Membro Attivo
Vengo chiamato in causa circa la "conferma" dell'Amministratore.
Mi pareva se ne fosse già discusso.
Ma, chiedere è legittimo e rispondere è cortesia.
Se è questo il punto ed il quesito (conferma),è d'uopo richiamare l'art.1129 cod.civ. dalla cui interpretazione (durata in carica di un anno) non se ne deduce una decadenza ope legis.
Talchè si può argomentare che,in mancanza di revoca,sussista la tacita conferma di anno in anno.
Colgo l'occasione per precisare che la mia latitanza dal Forum è stata causata da un linguaggio usato da certi utenti che,almeno a mio avviso,non ho ritenuto educato e rispettoso.
Mi auguro che,ferma restando la libertà d'espressione di ognuno,laddove l'utente si esprima in toni poco corretti,venga o bannato o,come usa nel mio Forum Legge e Avvocati,chiusa la discussione.
E questo è un cortese invito agli amministratori perchè vigilino con l'equilibrio del caso.
Grazie dell'attenzione ed un caro saluto a tutti gli Amici di propit.
Gatta
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Se ben ricordi è capitato anche a me in passato di subire " lectio magistralis" da soggetti che calano dall'alto verità granitiche invece di anteporre educati seppur anche decisi : "a mio parere" "non sono d'accordo, a mio avviso " etc.
La nobile conoscenza del diritto di cui sei portatore non può indurti nel proseguio a rinunciare al dibattito costruttivo per colpa di un qualsiasi “qua qua ra qua” capoccione . Reagisci con ironia e tronca.
Per esempio quando un soggetto refrattario al confronto civile si impunta testardamente come un ariete, puoi sempre replicare: " il tenore non condiviso dei Suoi interventi mi impone di astenermi dal proseguire il confronto" oppure " beato Lei che ha certezze granitiche ed inossidabili in un ambito in cui insigni giuristi non hanno ancora maturato univoche opinioni " e via dicendo...e poi stacchi la spina ,con eleganza
Rientra " in partita " ............”non ti curar di loro guarda e passa”
Ti aspettiamo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
oppure potresti ribadire come replicai in ambito lavorativo in presenza di un soggetto particolarmente maleducato

"La sua insolenza e scortesia mi impongono di ammonirla previo l’invito ad astenersi nel proseguio dall’inviare all’ attenzione dello scrivente ulteriori messaggi . Insistendo mi vedrò costretto, mio malgrado, metaforicamente e/o materialmente, a pinzare con pollice ed indice la sua missiva (neppure per un attimo ritenuta meritevole di stazionare sulla mia scrivania) e mantenendo ben rigido il braccio, con leggera rotatoria sul busto accompagnarla in mira , per lasciarla cadere schifato nel luogo ad essa più consono : il cestino
 

Gatta

Membro Attivo
Grazie Rossi.
Ma non sarebbe meglio allorquando i toni non sono corretti e addirittura si arriva alla maleducazione blindare il tema col lucchetto?come si fa altrove?Ovvero bannare il maleducato?
Ciao.
Gatta
 

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